Cassazione Penale, Sentenza n. 41730/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) doglianza per carenza o manifesta illogicità della motivazione circa l'affermazione della penale responsabilità per concorso esterno in associazione di tipo mafioso, con contestazione della valutazione della attendibilità intrinseca del collaboratore di giustizia Fabio Lanzafame e del presunto uso di riscontri (intercettazioni) ritenuti insufficienti; 2) censura sul rigetto della esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., deducendo l'assenza della prova che i singoli reati siano stati commessi con specifica finalità di agevolare il clan Cappello (sostegno gratuito o mera contiguità familiare/affaristica con Massimo Salvo); 3) censura sul trattamento sanzionatorio per la applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale e per la concomitante applicazione di aggravanti ad effetto speciale (richiamo agli artt. 99 e 63 c.p.), sostenendo l'insussistenza di identità di manifestazioni delinquenziali e l'erronea computazione cronologica dei precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: a) la Corte di appello ha adeguatamente motivato l'affidabilità intrinseca del collaboratore Lanzafame e che le contestazioni del ricorrente si risolvono in una diversa valutazione del merito non sindacabile in sede di legittimità; b) il motivo relativo all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. è inammissibile perché è, in realtà, un invito a rivedere la valutazione di merito; c) le doglianze sulla recidiva reiterata infraquinquennale sono infondate: i precedenti indicati consentono l'applicazione della recidiva (reato permanente iniziato entro i cinque anni dal passaggio in giudicato) e la Corte territoriale ha adeguatamente motivato l'esercizio del potere discrezionale; d) non sussiste violazione dell'art. 63, comma 4 c.p. (non sono state applicate contemporaneamente, per lo stesso reato più grave, entrambe le aggravanti ad effetto speciale). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al pagamento in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
Usata come riferimento per la qualificazione associativa; la Corte ha distinto l'applicazione dell'art. 416-bis dall'applicazione dell'aggravante specifica (416-bis.1) e ha valutato congruamente l'applicazione dell'associazione mafiosa nei capi contestati, con esclusione del ruolo di organizzatore per il capo 2
Richiede prova che il singolo reato sia stato commesso con la finalità specifica di agevolare il sodalizio mafioso; la Corte ha ritenuto che la valutazione della sussistenza dell'aggravante è una questione di merito adeguatamente valutata dalla Corte d'appello e non rivedibile in cassazione salvo vizio manifestissimo
art. 99, comma 4 cod. pen. (recidiva e valutazione della pericolosità)
Invocato dal ricorrente per contestare l'applicazione della recidiva; la Corte ha richiamato i criteri temporali per la infraquinquennalità (inizio della consumazione del reato precedente entro 5 anni dal passaggio in giudicato) e ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale della Corte territoriale sulla maggiore pericolosità sociale
art. 63, comma 4 cod. pen. (divieto di cumulo di aumenti speciali dello stesso tipo)
La Corte ha rilevato che non è stata violata, perché per il reato associativo più grave è stata applicata solo la recidiva e non anche l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1; per gli altri reati sono stati applicati aumenti per la continuazione, compatibili tra loro
art. 606, comma 3 cod. proc. pen. (difetto di specificazione di censure nuove in cassazione)
Richiamato per giustificare l'inammissibilità delle doglianze sollevate per la prima volta in cassazione ovvero in forma generica; la Corte osserva che alcune questioni rilevanti non erano state specificamente dedotte in grado di appello
art. 616, comma 1 cod. proc. pen. (condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende)
Norma procedurale che ha autorizzato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla corresponsione in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Giurisprudenza richiamata: Sez. U., n. 8545 del 19/12/2019 (Chioccini)
Citata dal ricorrente come parametro interpretativo dell'art. 416-bis.1; la Corte di cassazione richiama la giurisprudenza ma sottolinea che la valutazione sulla sussistenza dell'aggravante è rimessa al giudice del merito quando adeguatamente motivata
Massime di principio
- Le valutazioni sulla attendibilità intrinseca di un collaboratore di giustizia e la congruità dei riscontri sono questioni di merito: la Cassazione interviene solo se la motivazione è mancante, manifestamente illogica o contraddittoria
- Una censura che si risolva in una richiesta di diversa lettura del materiale probatorio è, di norma, inammissibile in sede di legittimità; è necessario dimostrare vizi formali o di motivazione rilevanti e specifici
- Per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. occorre prova che il singolo reato sia stato commesso con la finalità specifica di agevolare l'associazione mafiosa; in assenza di tale prova la semplice vicinanza o rapporto di affari/parentela con un soggetto ritenuto organico al clan non basta di per sé
- La recidiva reiterata infraquinquennale richiede che il nuovo fatto sia iniziato entro cinque anni dal passaggio in giudicato della precedente condanna; per i reati permanenti è sufficiente che la consumazione sia iniziata entro tale termine
- Il giudice del merito dispone di ampia discrezionalità nel valutare se i precedenti processuali configurino una maggiore pericolosità sociale; per contrastare tale valutazione è necessario proporre censure specifiche e tempestive nei gradi di merito
- Non sono ammesse in Cassazione doglianze formulate in modo generico o sollevate per la prima volta senza previa deduzione in grado di merito; va curata la specificità delle censure e il loro tempestivo svolgimento nel processo
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