Ordinanza n. 1983/2026 - Napoli, Sezione 6
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Avverso e per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo di primo ingresso e sottoscrizione del contratto di soggiorno tra le parti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 23/6/2026: Ricorso per motivi aggiunti avverso Decreto di revoca del nulla osta per lavoro subordinato presentata ai sensi del D.P.C.M. del 27 Settembre 2023, notificato in data 09.06.2026, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta in quanto a seguito di controlli di cui all’art. 44 comma 6 del D.L. 21.06.2022 n.73, in quanto, l’attività esercitata non rientra nei settori previsti per l’ammissione ai cittadini extracomunitari di cui all’art. 6 del citato DPCM.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull'istanza di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e, con motivi aggiunti, decreto di revoca del nulla osta per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio formatosi sulla conclusione del procedimento di primo ingresso e di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Caserta ha revocato il nulla osta per lavoro subordinato, ritenendo che l'attività del datore di lavoro non rientrasse nei settori produttivi ammessi dal D.P.C.M. 27 settembre 2023. La revoca si fondava sul codice ATECO prevalente della società datrice di lavoro, 88.99.00, considerato estraneo ai settori ammessi. Il ricorrente ha dedotto, in sostanza, l'erroneità dell'istruttoria e della motivazione, poiché la visura camerale attestava che, già prima della presentazione dell'istanza e del rilascio del nulla osta, la società aveva registrato anche il codice ATECO 41.2, relativo alla costruzione di edifici residenziali e non residenziali, settore ricompreso tra quelli ammessi. È stata inoltre contestata l'interpretazione formalistica dell'art. 6 del D.P.C.M. 27 settembre 2023, nonché la violazione della disciplina sulla revoca, in quanto gli elementi ostativi avrebbero dovuto essere sopravvenuti rispetto al rilascio del nulla osta. Sono stati prospettati difetto di istruttoria, carenza di motivazione e contraddittorietà rispetto alla precedente determinazione favorevole. In sede cautelare il ricorrente ha evidenziato il grave pregiudizio derivante dall'ingresso regolare in Italia sulla base del nulla osta e del visto, seguito dalla permanenza senza titolo di soggiorno e dal rischio di espulsione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del decreto di revoca del nulla osta. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto non implausibili le censure poiché l'amministrazione aveva fondato la revoca esclusivamente sull'attività prevalente e sul relativo codice ATECO, senza considerare adeguatamente che la società aveva registrato, anteriormente sia all'istanza sia al rilascio del nulla osta, anche un'attività di costruzione di edifici rientrante nei settori ammessi dal decreto flussi. Il giudice ha rilevato che l'art. 6 del D.P.C.M. 27 settembre 2023 non impone espressamente una verifica rigidamente ancorata al solo codice ATECO prevalente; ha inoltre ravvisato possibili profili di difetto di istruttoria, carenza di motivazione e contraddittorietà, poiché l'amministrazione aveva recepito acriticamente il parere dell'Ispettorato territoriale del lavoro e non aveva adeguatamente valutato la documentazione e le memorie dell'interessato. È stata ritenuta meritevole di approfondimento anche la questione della sopravvenienza degli elementi ostativi richiesta dall'art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, dato che gli elementi valorizzati per la revoca risultavano già disponibili al momento del rilascio del nulla osta. Quanto al periculum in mora, il TAR ha considerato grave e difficilmente reversibile la situazione del lavoratore, entrato regolarmente in Italia munito di visto fondato sul nulla osta, ma rimasto privo di titolo di soggiorno e esposto al rischio di espulsione, con compromissione del progetto di vita e di integrazione socio-lavorativa. Ha inoltre valorizzato il principio di proporzionalità, poiché la revoca dipendeva da circostanze riferibili alla qualificazione dell'attività del datore di lavoro e non a condotte del lavoratore, entrato in buona fede. L'amministrazione dovrà rideterminarsi alla luce dei rilievi dell'ordinanza. È stata fissata l'udienza pubblica per il merito e sono state integralmente compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare; sulla base di tale disposizione il TAR ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato.
art. 6 D.P.C.M. 27 settembre 2023
Individua i settori produttivi ammessi nell'ambito del decreto flussi 2023/2025. Il TAR ha rilevato che la norma non impone espressamente una verifica rigidamente ancorata al solo codice ATECO prevalente.
art. 42, comma 2, d.l. 21 giugno 2022, n. 73, conv. con l. 4 agosto 2022, n. 122
al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso
La revoca presuppone il sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi; il TAR ha ritenuto necessario verificare se gli elementi utilizzati dall'amministrazione fossero realmente sopravvenuti rispetto al rilascio del nulla osta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta per lavoro subordinato prevista dall'art. 42, comma 2, d.l. 73/2022 presuppone il sopravvenuto accertamento di elementi ostativi; non è sufficiente valorizzare circostanze già presenti e conoscibili dall'amministrazione al momento del rilascio, senza specificare la loro effettiva sopravvenienza.
- Ai fini della verifica dei settori produttivi ammessi dal decreto flussi, l'amministrazione non può ritenersi automaticamente vincolata, in assenza di un'espressa previsione normativa, al solo codice ATECO prevalente del datore di lavoro, dovendo valutare anche le ulteriori attività risultanti dalla documentazione camerale quando esse rientrino nei settori ammessi.
- Il recepimento del parere di un organo istruttorio non esonera l'amministrazione procedente dall'esaminare criticamente la documentazione prodotta dall'interessato e gli specifici rilievi difensivi; l'omessa considerazione di tali elementi può integrare difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
- La revoca di un nulla osta che incide sulla posizione di un lavoratore straniero entrato regolarmente in Italia deve rispettare il principio di proporzionalità, soprattutto quando le ragioni della revoca riguardano la qualificazione dell'attività del datore di lavoro e non una condotta imputabile al lavoratore in buona fede.
- In sede cautelare, il rischio concreto di espulsione e la perdita della possibilità di regolarizzare il soggiorno possono integrare un periculum in mora grave e difficilmente reversibile, se il lavoratore straniero è entrato regolarmente sulla base del nulla osta e del visto poi revocati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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