Sentenza del 09/12/2019 n. 1752 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Firenze che aveva annullato una cartella di pagamento relativa a IVA e IRES per l’anno 2012. Secondo l’Ufficio, il disconoscimento del credito d’imposta derivante dalla detassazione per investimenti ambientali (cosiddetta "Tremonti Ambiente") costituiva una mera attività di liquidazione automatizzata, poiché il credito non risultava da una precedente dichiarazione della società. L’Agenzia sosteneva inoltre che la rettifica non fosse consentita, non essendovi stato un errore di imputazione temporale di costi o ricavi.
La decisione
La CTR ha respinto l’appello e confermato l’annullamento della cartella. Ha ritenuto che il disconoscimento di un credito d’imposta richiedesse valutazioni giuridiche e non potesse essere effettuato mediante il solo controllo automatizzato e la diretta iscrizione a ruolo. L’Ufficio avrebbe dovuto notificare un avviso di recupero del credito o almeno un avviso bonario, prima della cartella. La CTR ha inoltre rilevato che l’omessa contabilizzazione degli effetti della detassazione ambientale costituiva un errore rilevante del bilancio, emendabile mediante dichiarazione integrativa a favore nei termini previsti dalla legge. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 1.500 euro oltre IVA e accessori.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
La norma disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi.
L’iscrizione diretta a ruolo è legittima soltanto quando l’imposta dovuta risulta da un controllo meramente cartolare dei dati dichiarati o dalla correzione di errori materiali e di calcolo; non può essere utilizzata per risolvere questioni giuridiche o per disconoscere crediti sulla base di valutazioni interpretative.
Art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972
La norma disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA.
Il controllo automatizzato non può estendersi a valutazioni giuridiche sul diritto a un credito d’imposta. In tali casi occorre un previo avviso di recupero del credito o almeno un avviso bonario.
Art. 6, comma 16, della Legge n. 388/2000
La disposizione prevedeva la detassazione per investimenti ambientali, nota come "Tremonti Ambiente".
La mancata imputazione in bilancio degli effetti dell’agevolazione può integrare un errore contabile significativo, suscettibile di correzione secondo i principi contabili e di riflessi sulla dichiarazione fiscale.
Art. 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998
La dichiarazione integrativa può essere presentata, anche a favore del contribuente, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria.
Il contribuente può correggere una dichiarazione contenente un errore a proprio sfavore, come l’omessa indicazione di un’agevolazione, presentando una dichiarazione integrativa entro il termine previsto.
Cassazione civile n. 7960/2019, n. 3752/2019, n. 30791/2018 e ordinanza n. 5785/2018
Il disconoscimento di un credito d’imposta non può avvenire tramite cartella di pagamento senza un previo avviso di recupero del credito o almeno bonario.
La riscossione mediante controllo automatizzato è ammessa solo per verifiche cartolari; quando l’Amministrazione deve valutare presupposti giuridici o sostanziali del credito, deve instaurare un procedimento accertativo specifico.
Massime di principio
- Il controllo automatizzato può correggere errori materiali, di calcolo o risultanti direttamente dai dati dichiarati, ma non può essere utilizzato per decidere questioni interpretative o negare agevolazioni e crediti d’imposta sulla base di valutazioni giuridiche.
- Quando l’Amministrazione disconosce un credito d’imposta, deve normalmente notificare un atto motivato di recupero del credito o, quantomeno nei casi ammessi, un avviso bonario; la successiva cartella non può costituire il primo atto sostanziale della contestazione.
- La mancata indicazione di un’agevolazione può essere emendata dal contribuente mediante dichiarazione integrativa a favore, purché presentata entro il termine normativo applicabile e nel rispetto dei requisiti sostanziali dell’agevolazione.
- La correzione di un errore contabile rilevante può incidere sulla dichiarazione fiscale anche se l’errore non riguarda esclusivamente l’imputazione temporale di costi o ricavi.
- In una situazione analoga, occorre distinguere tra una semplice liquidazione matematica dell’imposta e un vero disconoscimento del diritto a un beneficio fiscale: nel primo caso può essere legittima la cartella derivante dal controllo automatizzato; nel secondo è necessario un atto accertativo o di recupero adeguatamente motivato.
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