Sentenza del 09/12/2019 n. 89 - Comm. Trib. Prov. Asti
Non imputabilità al socio, ex amministratore di fatto, di una pretesa (IVA) in capo alla società che è risultata unica soccombente nella vertenza dalla stessa attivata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa non è stata ritenuta imputabile al socio. L’Amministrazione Finanziaria non poteva notificargli direttamente un’intimazione di pagamento fondata su un accertamento IVA emesso soltanto nei confronti della società e su una controversia nella quale la società era stata l’unica parte processuale. La mancanza di partecipazione del socio al giudizio impediva di estendere nei suoi confronti gli effetti della soccombenza della società.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’intimazione di pagamento relativa a una pretesa IVA accertata e notificata esclusivamente alla società. La pretesa era stata oggetto di una controversia tributaria promossa dalla società, che ne era risultata soccombente. Secondo il ricorrente, l’Amministrazione non poteva estendere automaticamente nei suoi confronti gli effetti dell’accertamento e della relativa sentenza, poiché egli non era stato destinatario dell’atto impositivo né parte del giudizio, pur essendo stato amministratore di fatto della società.
Massime di principio
- La responsabilità tributaria della società non si trasferisce automaticamente al socio o all’amministratore di fatto, salvo che esista una specifica base normativa o un autonomo titolo di responsabilità.
- Gli effetti di un accertamento e della relativa sentenza tributaria normalmente vincolano i soggetti ai quali l’atto è stato notificato e che hanno partecipato al giudizio; non possono essere estesi automaticamente a un soggetto estraneo al processo.
- L’amministratore di fatto può essere responsabile in determinate circostanze, ma tale responsabilità deve essere accertata attraverso un procedimento rivolto anche nei suoi confronti, con possibilità di difesa.
- Un’intimazione di pagamento non può costituire il primo atto con cui si pretende di rendere esigibile nei confronti del socio una posizione tributaria accertata esclusivamente verso la società.
- La soccombenza della società in una controversia IVA non legittima, da sola, l’Amministrazione a pretendere il pagamento dal socio o dall’ex amministratore di fatto.
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