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Sentenza

Sentenza del 09/12/2019 n. 1751 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Massa Carrara che aveva parzialmente accolto i ricorsi dei contribuenti contro gli avvisi di accertamento relativi all'anno 2011 e alla rettifica della perdita fiscale dichiarata per il 2012. La controversia riguardava una scrittura privata con cui la B. F. S.r.l., concessionaria della cava, aveva delegato la S. e B. S.a.s. alla coltivazione, prevedendo che quest'ultima acquisisse l'intera produzione di marmo in cambio del servizio di coltivazione. Secondo l'Agenzia, l'accordo comportava due operazioni permutative distinte: la cessione del marmo dalla delegante alla delegata e la prestazione di servizi di coltivazione dalla delegata alla delegante, entrambe soggette a IVA e da fatturare separatamente. I contribuenti sostenevano invece che non vi fosse stato alcun trasferimento di proprietà e, quindi, alcun presupposto impositivo.

La decisione

La CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato legittimi gli avvisi di accertamento. Ha ritenuto che la S. e B. S.a.s. avesse acquisito la proprietà dell'intera produzione della cava in cambio della prestazione di coltivazione, configurando un'operazione permutativa ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 633/1972. La B. F. S.r.l. avrebbe dovuto fatturare la cessione del marmo, mentre la S. e B. S.a.s. avrebbe dovuto fatturare i servizi di coltivazione e autofatturare le operazioni prive di fattura. È stata inoltre riconosciuta l'omessa fatturazione di 1.446,80 tonnellate di marmo, risultanti dalla differenza tra la produzione complessiva e le quantità già fatturate. L'appellata è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 3.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 11 del DPR n. 633/1972

    Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi [...] sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate.

    Le operazioni di scambio o permuta rilevano ai fini IVA come due operazioni autonome: ciascuna deve essere fatturata e assoggettata separatamente all'imposta, anche quando il corrispettivo non è pagato in denaro ma consiste in una cessione o in una prestazione di servizi.

  • Art. 1552 del codice civile

    La CTP aveva escluso la configurabilità di un contratto di permuta per mancanza del reciproco trasferimento di proprietà. La CTR ha però ritenuto decisivo il concreto scambio economico tra trasferimento del marmo e servizio di coltivazione, ai fini della disciplina IVA.

  • Art. 15, comma 3, lettera b), del Regolamento del Comune di Carrara per la concessione degli agri marmiferi

    La produzione della cava doveva essere integralmente acquisita dal delegato. Secondo la CTR, tale previsione comportava il trasferimento della proprietà del marmo dal concessionario-delegante al soggetto delegato, anche se quest'ultimo non era il titolare della concessione.

  • Art. 16 del Regolamento del Comune di Carrara per la concessione degli agri marmiferi

    La norma consentiva la coltivazione della cava tramite un socio o soggetto esperto delegato, senza attribuire a quest'ultimo la titolarità della concessione.

  • Art. 73 della Direttiva 2006/112/CE

    Il corrispettivo di una prestazione può consistere anche in un'altra prestazione, purché esista un nesso diretto tra le prestazioni reciproche e il valore del corrispettivo sia esprimibile in denaro.

  • Cassazione civile n. 7947/2019

    Ai fini IVA, per qualificare un'operazione come operazione a titolo oneroso è necessaria l'esistenza di un nesso diretto tra la cessione di beni o la prestazione di servizi e un corrispettivo effettivamente percepito.

    La sussistenza di uno scambio reciproco, economicamente valutabile e collegato da un rapporto giuridico, è sufficiente a configurare un'operazione onerosa ai fini IVA. Le operazioni permutative devono essere tassate separatamente al momento della loro esecuzione.

Massime di principio

  • Ai fini IVA, non è necessario che il corrispettivo sia pagato in denaro: anche una prestazione di servizi può costituire il corrispettivo di una cessione di beni.
  • Quando un accordo prevede uno scambio reciproco di beni e servizi, le parti devono normalmente trattare e fatturare separatamente ciascuna operazione, applicando l'IVA secondo le regole ordinarie.
  • La qualificazione fiscale dell'operazione dipende dal contenuto economico concreto dell'accordo e dagli effetti effettivamente prodotti, non soltanto dal nome attribuito dalle parti al contratto.
  • Il soggetto che trasferisce beni in cambio di una prestazione deve documentare la cessione; il soggetto che esegue il servizio deve fatturare la prestazione resa, anche se il compenso consiste nell'acquisizione di beni.
  • Regolamenti amministrativi o concessori possono incidere sull'individuazione del soggetto titolare della produzione e, quindi, sulla ricostruzione del trasferimento di proprietà rilevante ai fini IVA.
  • In presenza di beni prodotti e successivamente commercializzati, eventuali differenze tra produzione, quantità fatturate e rimanenze possono costituire un elemento presuntivo di omessa fatturazione.

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