Sentenza del 10/12/2019 n. 32212 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio relativa agli avvisi di accertamento per maggior reddito ai fini IRAP e IVA, riferiti all'anno d'imposta 2003 e imputati pro quota ai soci. Hanno sostenuto: che non fosse obbligatoria la tenuta della contabilità di magazzino; che fosse illegittimo l'accertamento analitico-induttivo fondato sulle percentuali medie di ricarico; e che la CTR avesse omesso di considerare errori nei calcoli dell'Ufficio, la mancata comparazione con esercizi vicini, la chiusura del locale nel dicembre 2003 e la regolare tenuta delle scritture contabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, precisando che la questione decisiva non era l'obbligo di tenere uno specifico registro di magazzino, ma la mancata collaborazione della contribuente nella fase amministrativa, consistita nel non produrre la documentazione richiesta sulle giacenze. Tale omissione ha legittimato l'accertamento analitico-induttivo. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione ritenuta logica e comprensibile. I ricorrenti sono stati condannati a pagare all'Agenzia delle Entrate 5.600 euro per le spese del giudizio di cassazione, oltre agli eventuali ulteriori importi dovuti per il contributo unificato.
Norme richiamate
Codice civile, art. 2195
La qualità commerciale dell'attività esercitata in forma societaria comporta l'assoggettamento agli obblighi di contabilità previsti per gli imprenditori commerciali.
D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, artt. 14 e 15
Le disposizioni sono state invocate dai ricorrenti per contestare l'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino, ma la Corte ha ritenuto la censura non decisiva, perché l'accertamento era fondato soprattutto sulla mancata produzione della documentazione richiesta dall'Ufficio.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l'accertamento analitico-induttivo quando le omissioni o le irregolarità della contabilità, unitamente agli elementi disponibili, permettono di ritenere inattendibili i ricavi dichiarati. Nel caso concreto, l'anomalia tra costo del venduto e ricavi e la mancata esibizione delle giacenze hanno sostenuto l'accertamento.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Riguardano le presunzioni semplici, che devono fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivato l'uso delle percentuali medie di ricarico come elemento presuntivo.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione di legge e all'omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha escluso che le censure proposte evidenziassero effettive violazioni di legge o vizi rilevanti della motivazione, qualificandole come richieste di riesame del merito.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se applicabile.
Massime di principio
- La mancata collaborazione del contribuente durante il contraddittorio amministrativo, soprattutto quando non vengono prodotti documenti utili a verificare magazzino, costi e ricavi, può legittimare l'Amministrazione finanziaria a ricorrere all'accertamento analitico-induttivo.
- Non è decisivo dimostrare che uno specifico registro contabile non fosse obbligatorio se il contribuente non ha comunque fornito altra documentazione idonea a provare l'entità delle rimanenze o la correttezza dei ricavi dichiarati.
- Le percentuali medie di ricarico possono costituire elementi presuntivi validi, purché l'accertamento sia motivato in modo logico e basato su dati coerenti con l'attività esercitata.
- In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove, dei calcoli dell'Ufficio o delle circostanze economiche dell'impresa; occorre individuare una concreta violazione di legge o un vizio motivazionale rilevante.
- Per contestare efficacemente un accertamento fondato sul ricarico è necessario documentare già nelle fasi amministrativa e di merito le specifiche ragioni dell'anomalia, come vendite sottocosto, stagionalità, chiusure temporanee, diversa composizione delle merci o comparabili non omogenei.
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