Sentenza del 10/12/2019 n. 32211 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo alla ripresa a tassazione di maggior reddito IRES per il 2006, applicando la disciplina delle società non operative prevista dall'art. 30 della legge n. 724/1994. Ha sostenuto, in primo luogo, che per il 2006 non fosse ancora applicabile la determinazione forfettaria del reddito prevista dall'art. 32 TUIR, poiché le relative modalità operative erano state introdotte solo dal decreto ministeriale del 27 settembre 2007. In secondo luogo, ha dedotto che la società non aveva effettivamente esercitato alcuna opzione per il regime forfettario, essendosi limitata a preannunciarne l'eventuale utilizzo futuro. In subordine, ha contestato che tale opzione potesse comunque rendere inapplicabile la disciplina delle società di comodo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha ritenuto erronea la motivazione della CTR, sia perché l'istanza di interpello non dimostrava l'avvenuta opzione per la determinazione forfettaria del reddito, sia perché tale regime era stato introdotto dalla legge n. 296/2006, con decorrenza operativa subordinata all'adozione del decreto ministeriale previsto dalla stessa legge. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, in diversa composizione, affinché accerti nuovamente i fatti e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha deciso definitivamente sulla debenza dell'imposta, ma ha riaperto il giudizio di merito.
Norme richiamate
Legge n. 724 del 1994, art. 30
Disciplina delle società non operative o "società di comodo".
La norma prevede una presunzione di reddito minimo per determinate società. Il contribuente che intenda superare tale presunzione deve dimostrare l'esistenza di situazioni oggettive che abbiano impedito il raggiungimento del reddito minimo.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 1093 e 1095
La disposizione ha introdotto la possibilità di determinare forfettariamente il reddito, ma ha subordinato l'applicazione concreta del regime all'adozione delle relative modalità operative mediante decreto ministeriale.
Decreto ministeriale 27 settembre 2007, n. 213, art. 6
Il decreto ha disciplinato le modalità operative del regime di determinazione forfettaria del reddito, con applicazione operativa successiva all'anno d'imposta 2006.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 32
La norma disciplina il regime di determinazione forfettaria del reddito richiamato dalla contribuente. Nel caso esaminato, la Cassazione ha escluso che la sua applicazione potesse essere automaticamente riconosciuta per il 2006 sulla base della sola istanza di interpello.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Le disposizioni regolano, rispettivamente, il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e quello per omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo.
Massime di principio
- Un regime fiscale agevolato o forfettario introdotto da una legge non è necessariamente applicabile già all'anno d'imposta di entrata in vigore della legge, se la norma subordina la sua operatività a un successivo decreto attuativo.
- La semplice presentazione di un'istanza di interpello o il preannuncio di una futura opzione non dimostrano, da soli, l'effettivo esercizio dell'opzione fiscale per l'anno d'imposta oggetto di accertamento.
- La disciplina delle società non operative continua ad applicarsi salvo che il contribuente dimostri concretamente le circostanze oggettive che hanno impedito il raggiungimento del reddito minimo presunto.
- Quando una sentenza di merito fonda la decisione su una lettura inesatta dei documenti o non verifica la decorrenza temporale del regime fiscale invocato, la Cassazione può cassarla e rinviare la causa per un nuovo esame.
- La cassazione con rinvio non equivale a una decisione definitiva sull'imposta: il giudice di rinvio deve riesaminare i fatti secondo i principi indicati dalla Corte.
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