Cassazione Penale, Ordinanza n. 35527/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la responsabilità della ricorrente per un tentato furto aggravato commesso in un supermercato, consistito nell'asportazione di merce dagli scaffali, nella rimozione delle placche antitaccheggio, nel superamento delle casse senza pagamento e nell'intervento bloccante dell'addetto alla sicurezza prima dell'uscita dal punto vendita. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione dell'art. 49, comma 2, c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la condotta dovesse essere qualificata come reato impossibile e non come tentato furto, per asserita inidoneità dell'azione. La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, per di più, ha osservato che i motivi riproducevano sostanzialmente quelli già proposti in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la sussunzione operata dai giudici di merito nella fattispecie di tentato furto pluriaggravato, escludendo che ricorresse un reato impossibile ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p., poiché l'azione non era strutturalmente inefficiente: il fatto non si è consumato solo per l'intervento dell'addetto alla sicurezza. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
richiamato per qualificare la condotta come tentativo, ritenendola intrinsecamente idonea a realizzare il furto e interrotta solo dall'intervento esterno dell'addetto alla sicurezza
norma base del furto, posta a fondamento della contestazione insieme alle aggravanti e alla forma tentata
aggravanti contestate alla fattispecie di furto tentato, senza ulteriore specificazione nel testo
invocato dalla difesa per sostenere la configurabilità del reato impossibile; la Corte ribadisce che l'inidoneità dell'azione deve essere assoluta e strutturale, non derivando da cause estranee o estrinseche
richiamato per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In tema di reato impossibile, l'inidoneità dell'azione rilevante ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p. deve essere assoluta e va valutata con giudizio prognostico ex ante, avuto riguardo alla concreta struttura della condotta al momento del fatto.
- Non integra reato impossibile la condotta che sia astrattamente e concretamente idonea alla consumazione del reato, ma non giunga a compimento per l'intervento di fattori esterni, come la vigilanza o l'arresto da parte di terzi.
- Il giudizio di sussunzione tra tentativo e reato impossibile è insindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia logica, coerente e non manifestamente illogica.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare le censure già formulate in appello è esposto a declaratoria di inammissibilità, specie se non si confronta con la giurisprudenza richiamata o con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel furto tentato, la rimozione dei dispositivi antitaccheggio, l'asportazione della merce e il superamento delle casse senza pagamento costituiscono elementi sintomatici dell'idoneità della condotta, salvo che il mancato perfezionamento dipenda esclusivamente da un intervento esterno sopravvenuto.
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