Cassazione Penale, Sentenza n. 40891/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato le sue istanze: deduce la nullità della sentenza di condanna (Tribunale di Napoli 10/01/2007), censura l'erronea dichiarazione di contumacia in primo grado e la mancata notifica dell'estratto contumaciale e dell'avviso di deposito (art. 548 c.p.p., testo previgente alla legge 28/04/2014 n.67). Sostiene altresì di non aver mai avuto conoscenza del procedimento e chiede la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. per proporre impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i rilievi sul mancato avviso e sulla contumacia: dagli atti emerge che Valerio era stato regolarmente notificato per il giudizio, aveva rinunciato a partecipare a varie udienze tramite dichiarazioni raccolte a modello I.P.1. e risulta presente all'udienza del 24/05/2006 secondo il verbale (atto pubblico, prova piena salvo querela di falso). Il deposito delle motivazioni è avvenuto entro 30 giorni (26/01/2007) rispetto al dispositivo letto il 10/01/2007, quindi non era dovuto l'avviso di deposito oltre termini né l'estratto contumaciale. La doglianza relativa alla mancata notifica dell'estratto della sentenza di secondo grado è inammissibile perché sollevata per la prima volta in Cassazione non essendo stata devoluta al giudice dell'esecuzione. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e)
Norma invocata quale termine di riferimento per le censure in Cassazione; la Corte ha ritenuto procedurali le contestazioni ma ne ha dichiarato l'inammissibilità/infondamento sulla base degli atti.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
Richiamato dalla Corte per valutare la dedotta error in procedendo, ritenendo possibile l'esame degli atti per verificare la regolarità delle notifiche e delle dichiarazioni di rinuncia alla partecipazione.
art. 548 cod. proc. pen., comma 3 (testo previgente alla legge 28/04/2014 n.67)
La norma regolava l'estratto contumaciale della sentenza; la Corte ha precisato che l'obbligo di invio dell'estratto sussisteva per il contumace, ma nel caso concreto il ricorrente non era da considerarsi contumace per tutta la fase e, inoltre, non era anteriore l'obbligo perché il deposito della motivazione è avvenuto nei termini.
Norma sulla restituzione nel termine per proporre impugnazione; la richiesta è stata rigettata dal giudice dell'esecuzione e tale valutazione non è stata specificamente censurata in modo efficace in Cassazione.
art. 544 cod. proc. pen., comma 3
Riferimento al termine per il deposito delle motivazioni dopo la lettura del dispositivo; la Corte ha verificato che le motivazioni sono state depositate entro 30 giorni, escludendo la tardività che avrebbe giustificato l'avviso di deposito.
Il verbale di udienza è atto pubblico che fa piena prova di quanto in esso attestato fino a querela di falso; la Corte ha dato pieno rilievo al verbale che attestava la presenza del ricorrente all'udienza del 24/05/2006.
art. 616 cod. proc. pen., comma 1
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in Cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e, avendo ritenuto sussistente colpa nell'inammissibilità, ha disposto il versamento alla Cassa delle ammende.
Legge 28 aprile 2014, n. 67, art. 10
Citata in riferimento alle modifiche dell'art. 548 c.p.p.; la Corte ha operato il confronto con il testo previgente applicabile al caso.
Massime di principio
- Il verbale d'udienza redatto da pubblico ufficiale fa piena prova fino a querela di falso: chi contesta la rilevazione di presenza/assenza deve proporre querela di falso o fornire elementi processuali nuovi e specifici.
- La qualifica di 'contumace' dipende dalla presenza/assenza effettiva e dalle rinunce documentate: partecipazione a udienze anche parziale o rinunce manifestate per iscritto possono incidere sui diritti di notifica (estratto contumaciale vs avviso di deposito).
- Per avere diritto all'estratto contumaciale o ad altri rimedi è fondamentale verificare i termini di deposito delle motivazioni rispetto alla lettura del dispositivo; se il deposito è nei termini non scatta l'obbligo di avviso aggiuntivo.
- Questioni non contestate dinanzi al giudice competente (es. giudice dell'esecuzione) non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione: vanno preliminarmente devolute e specificamente dedotte nei gradi opportuni.
- La mancata specifica censura di singoli profili decisionali nel ricorso di cassazione può portare all'inammissibilità della doglianza; le deduzioni devono essere concrete, documentate e proporzionate al mezzo di impugnazione.
- La presentazione di rimedi che appaiono palesemente infondati può comportare condanna alle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende) se sussiste colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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