Cassazione Civile, Ordinanza n. 09474/2023 del 06/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di una società debitrice di dichiarare l'inefficacia, o in subordine l'inesistenza, di un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il saldo di un conto corrente bancario. La società sosteneva che la notificazione del decreto non si fosse perfezionata perché la raccomandata informativa e gli adempimenti postali previsti per il procedimento notificatorio non sarebbero stati correttamente eseguiti: mancava il numero della raccomandata sulla ricevuta di ritorno, la CAD non sarebbe stata validamente inoltrata, il plico non sarebbe rimasto in giacenza per il termine previsto e la documentazione postale non dimostrerebbe il perfezionamento della notifica. Nei gradi di merito il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano invece ritenuto che la notificazione fosse validamente eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., escludendo l'inesistenza e anche la nullità della notifica, ritenendo che eventuali irregolarità postali non ne intaccassero la validità. In cassazione la ricorrente ha proposto otto motivi, lamentando: inesistenza della notifica per omissione di attività postali; omesso esame di fatti storici sulla restituzione del plico; violazione dell'art. 111 Cost. per lesione del contraddittorio; nullità della sentenza per mancato riconoscimento della nullità della notifica; violazione dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 8 L. n. 890/1982; violazione dell'art. 40 d.P.R. n. 655/1982 sul termine di giacenza; violazione degli artt. 100 e 140 c.p.c. e mancata considerazione della documentazione postale. La ricorrente chiedeva anche la rimessione alle Sezioni Unite sul momento perfezionativo della notificazione ex art. 140 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi erano sostanzialmente diretti a ottenere un riesame del fatto e della valutazione delle prove compiuta dalla Corte d'appello, mentre in sede di legittimità non è consentito. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nella notificazione a mezzo posta quando l'atto non viene consegnato per temporanea assenza del destinatario o per impossibilità di consegna ad altri soggetti idonei, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante solo mediante produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione della raccomandata informativa. Nel caso concreto, tuttavia, la Corte ha ritenuto che la censura non cogliesse la ratio della decisione di merito, che aveva già affermato la validità della notifica ex art. 140 c.p.c. sulla base degli adempimenti ritenuti correttamente svolti. Nulla è stato statuito sulle spese per mancata costituzione dell'intimata. È stato inoltre disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È il rimedio invocato per far valere l'inefficacia del decreto ingiuntivo; la Corte richiama l'orientamento secondo cui opera solo in caso di omessa notifica o di notifica inesistente, non per semplici nullità sanabili tramite opposizione.
La Corte lo richiama come disciplina della notificazione eseguita con deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso e spedizione della raccomandata informativa; nel caso concreto la questione non conduce all'accoglimento perché i motivi mirano a rivalutare i fatti.
In tema di notifica a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito; la sola prova della spedizione non basta.
art. 111 Cost.
È richiamato in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina delle notificazioni, ma la sua violazione è esclusa in concreto perché la doglianza tende al riesame del merito.
art. 24 Cost.
È richiamato insieme all'art. 111 Cost. per l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 L. n. 890/1982.
È indicato come rimedio esperibile in caso di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, ove ricorrano i presupposti.
È evocato dalla ricorrente per il termine di giacenza dei plichi raccomandati, ma la censura è ritenuta inammissibile perché diretta a rivalutare i fatti.
È richiamato dalla ricorrente, ma senza rilievo decisivo nella decisione, che qualifica i motivi come diretti al riesame del fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ne dà atto ai fini dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 24 Cost.
Richiamato per fondare un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della notifica postale.
Massime di principio
- In tema di notificazione di un atto eseguita tramite servizio postale, quando la consegna non avvenga per temporanea assenza del destinatario o per impossibilità di consegna a soggetti idonei, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa contenente la comunicazione di avvenuto deposito; la sola prova della spedizione non è sufficiente.
- L'inefficacia del decreto ingiuntivo può essere fatta valere solo se la notificazione del decreto sia omessa o inesistente; se la notificazione è soltanto nulla, il rimedio è l'opposizione ordinaria o, ricorrendone i presupposti, l'opposizione tardiva.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare doglianze formalmente qualificate come violazioni di legge o omesso esame in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- Le irregolarità del procedimento postale non incidono automaticamente sulla validità della notificazione se risultano comunque osservati gli adempimenti essenziali richiesti dalla disciplina applicabile e non è dimostrata una lesione effettiva del contraddittorio.
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