Cassazione Penale, Sentenza n. 42345/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP del 29/12/2022 che aveva rigettato, come tardiva, la richiesta di remissione in termini per impugnare la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (sentenza del 10/12/2018, depositata il 12/12/2018), sostenendo di aver potuto visionare gli atti solo il 23/05/2022 e che la procura speciale conferita al difensore per la richiesta ex art. 444 sarebbe stata irregolare (autenticata dal personale di polizia penitenziaria privo di funzione notarile). Chiedeva l'annullamento o la revoca della sentenza di applicazione della pena ovvero, in subordine, la rimessione in termini per proporre impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: il termine per chiedere la remissione in termini (art. 175 co.1 c.p.p.) era già spirato, poiché la conoscenza della sentenza era desumibile già anteriormente (il ricorrente aveva richiesto l'applicazione dell'indulto il 14/03/2014), dunque non poteva decorrere dalla acquisizione degli atti nel 2022. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Richiamata in relazione alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; non centrale nel merito della tardività, ma rilevante per la forma di trattazione.
Norma che disciplina l'applicazione della pena (patteggiamento); la sentenza emessa ai sensi di questa norma è stata oggetto della controversia e risulta ormai irrevocabile per difetto di impugnazione.
art. 175 comma 1 cod. proc. pen.
Fissa il termine per la richiesta di rimessione in termini per proporre impugnazione; la Corte ha ritenuto che il termine fosse già decorso perché la conoscenza della sentenza era antecedente (ravvisata nella richiesta di indulto del 2014).
Norma sull'identificazione della persona che sottoscrive atti; il GIP aveva rilevato che la procura speciale risultava sottoscritta e che il ricorrente era stato identificato ai sensi di tale articolo, il che influisce sulla valutazione della regolarità della procura.
Consente la condanna per spese e sanzioni in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Massime di principio
- La decorrenza del termine per chiedere la rimessione in termini si valuta dalla conoscenza effettiva della sentenza: atti o comportamenti che dimostrano conoscenza (es. richiesta di indulto) interrompono la possibilità di far decorrere il termine da acquisizioni successive degli atti.
- Per ottenere la rimessione in termini è essenziale provare la tempestività della domanda e indicare una valida giustificazione per il ritardo; l'assenza di tale prova porta facilmente all'inammissibilità del ricorso.
- La regolarità formale di procure e sottoscrizioni può essere valutata anche attraverso l'identificazione del sottoscrittore ai sensi degli strumenti normativi (es. art. 30 d.p.r. 445/2000); l'autenticazione da parte di personale penitenziario può essere contestata, ma il riconoscimento della firma e l'identificazione possono supplire a tali criticità se desumibili dagli atti.
- Il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per ragioni procedurali senza entrare nel merito quando vi sia una evidente carenza di tempestività o di legittimazione; in tali casi il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.).
- Prima di proporre impugnazioni o eccezioni tardive, è fondamentale verificare ogni documento e ogni atto antecedente (es. richieste di indulto, istanze processuali) che possano dimostrare la precedente conoscenza della decisione impugnata.
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