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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11512/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Roma che aveva applicato, su accordo delle parti, la pena richiesta ex art. 444 c.p.p. per concorso in resistenza a pubblico ufficiale e per violazione della misura di prevenzione. Dal testo emerge che il ricorso contestava l'erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha però rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito in tale ipotesi solo quando l'erronea qualificazione sia palese e incontrovertibile; nel caso concreto, la doglianza investiva valutazioni coerenti con l'accordo tra le parti e con i principi in tema di concorso nel reato di resistenza, sicché il ricorso era inammissibile. La Corte ha inoltre disposto la trattazione camerale non partecipata e, conseguentemente, la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi proposti contro la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Roma. Ha affermato che la censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto non rientra tra i casi di ricorso avverso il patteggiamento, salvo che l'errore sia palese e incontrovertibile; evenienza esclusa nel caso concreto. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di patteggiamento, ossia l'applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso per errore nella qualificazione giuridica del fatto solo se l'errore è palese e incontrovertibile.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento alla cassa delle ammende.

  • artt. 110 e 337 c.p.

    sono gli estremi del reato di concorso in resistenza a pubblico ufficiale oggetto del patteggiamento.

  • art. 75 d.lgs. 159/2011

    indica la violazione della misura di prevenzione contestata nell'accordo definito con patteggiamento.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    viene richiamata per la valutazione dei profili di colpa rilevanti ai fini della condanna ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore denunciato sia palese e incontrovertibile, non essendo sufficiente una diversa lettura del fatto o della sua qualificazione.
  • Quando la qualificazione giuridica discende da valutazioni aderenti all'accordo tra le parti e coerenti con i principi applicabili, la doglianza non integra un motivo idoneo a superare il filtro di ammissibilità del ricorso contro il patteggiamento.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata in camera di consiglio non partecipata senza formalità di rito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, se il ricorso è proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PADelitti contro la personaMisure di prevenzione
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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