Cassazione Civile, Ordinanza n. 32189/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 e artt. 702-bis ss. c.p.c. con cui un avvocato chiedeva la condanna della propria assistita al pagamento del compenso maturato per l'opera professionale prestata in sede giudiziale. Il tribunale accoglieva la domanda, ritenendo provata la prestazione professionale e non provata l'eccezione di avvenuto pagamento sollevata dalla convenuta. La parte soccombente proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 298, 299, 301 e 304 c.p.c. nonché degli artt. 111, comma 2, e 24 Cost., sostenendo che il giudizio avrebbe dovuto essere dichiarato automaticamente interrotto per la morte del proprio unico difensore avvenuta in corso di causa. Il secondo motivo, proposto in via subordinata, risulta assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la morte dell'unico difensore costituito determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice o le altre parti non ne abbiano conoscenza e senza necessità di dichiarazione o notificazione dell'evento. Ne consegue la nullità degli atti successivi e della sentenza/ordinanza pronunciata dopo l'evento interruttivo. Poiché tale nullità può essere dedotta e provata per la prima volta in cassazione ex art. 372 c.p.c., la Corte ha accolto il ricorso, ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al tribunale di Trani in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
artt. 14 d.lgs. n. 150 del 2011
Indica il rito applicabile alla domanda di pagamento del compenso professionale deciso in unico grado dal tribunale in composizione collegiale.
Costituiscono il procedimento sommario richiamato per la proposizione della domanda di compenso.
artt. 298, 299, 301 e 304 c.p.c.
La morte dell'unico difensore della parte costituita determina automaticamente l'interruzione del processo e rende nulla ogni attività successiva compiuta dopo l'evento.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato insieme alle norme processuali a tutela del giusto processo e della regolarità del contraddittorio.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno della censura per violazione del diritto di difesa della parte.
Consente di dedurre e provare per la prima volta in cassazione la nullità derivante dall'interruzione automatica del processo per morte dell'unico difensore.
Massime di principio
- La morte, la radiazione o la sospensione dall'albo dell'unico difensore della parte costituita determina l'interruzione automatica del processo, senza necessità di dichiarazione o notificazione dell'evento.
- Dopo l'evento interruttivo non possono essere compiuti validamente ulteriori atti processuali; gli atti successivi e la decisione resa senza ripresa del processo sono nulli.
- La nullità derivante dalla prosecuzione del giudizio nonostante l'interruzione automatica può essere dedotta e provata per la prima volta in sede di legittimità mediante i documenti prodotti ex art. 372 c.p.c.
- Quando il vizio processuale comporta la nullità della decisione, la Cassazione deve cassare con rinvio al giudice di merito in diversa composizione.
- In controversie per compensi professionali, il giudice di merito deve comunque rispettare le regole sull'interruzione del processo quando viene meno l'unico difensore della parte costituita.
Come è indicizzato
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