Cassazione Civile, Ordinanza n. 20706/2021 del 20/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce dalla divisione di un immobile in comunione tra più fratelli. Uno dei comproprietari aveva goduto dell'immobile oltre la scadenza di un comodato gratuito e, nel giudizio di divisione, era stato accertato un credito degli altri comunisti per l'occupazione esclusiva del bene; inoltre era stato dedotto un debito pro quota per il pagamento di un mutuo ipotecario comune. Nel corso dei fatti, il comproprietario debitore aveva ceduto le proprie quote a due figli, e tale cessione era stata revocata giudizialmente ex art. 2901 c.c. Il tribunale aveva assegnato l'intero immobile a uno dei comproprietari, ponendo a suo carico un conguaglio in favore dei cessionari delle quote, e aveva separatamente condannato il debitore per il credito da occupazione. In appello si è discusso se il conguaglio dovesse essere compensato o ridotto tenendo conto del credito del condividente assegnatario verso il cedente, e se il credito dipendente dalla comunione potesse essere fatto valere anche nei confronti dei cessionari delle quote revocate. I ricorrenti, quali eredi del comproprietario assegnatario, hanno denunciato: omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per il mancato esame della compensazione; violazione degli artt. 2901 e 2902 c.c. per la mancata opponibilità ai cessionari del credito del cedente; violazione dell'art. 111 c.p.c. per avere escluso che l'avente causa potesse far valere i crediti anche per la parte riferibile ai cedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che, nel giudizio di divisione, la liquidazione dei debiti e crediti dipendenti dalla comunione debba incidere sul conguaglio e che, a seguito di revocatoria dell'atto di cessione della quota, il credito del condividente assegnatario verso il cedente sia opponibile ai cessionari, i quali devono subire l'imputazione alla quota acquistata delle somme dovute dal loro dante causa per ragioni di comunione. È stato invece rigettato il terzo motivo, perché la cessione dei crediti non poteva consentire la proposizione ex novo, da parte del cessionario, di domande che i cedenti contumaci non avevano mai introdotto nel giudizio. La sentenza d'appello è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata a un'altra sezione della Corte d'appello di Roma, che dovrà rideterminare il conguaglio alla luce del principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La revocatoria dell'atto di cessione della quota non elimina la cessione in senso assoluto, ma consente al creditore di trattare il trasferimento come inefficace nei propri confronti, anche nel regolamento dei rapporti collegati alla comunione e alla divisione.
Gli effetti della revocatoria rendono opponibile al cessionario il credito del condividente vittorioso, così da evitare che la cessione pregiudichi la soddisfazione del credito dipendente dalla comunione.
Il motivo prospettava omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato con riferimento alla compensazione del conguaglio.
Il motivo prospettava la violazione dei limiti alle domande nuove o eccezioni nuove in appello rispetto alla compensazione richiesta.
È stato invocato per sostenere la successione a titolo particolare nel diritto controverso, ma la Corte ha escluso che la cessione consentisse di introdurre domande nuove non proposte dai cedenti.
La legge consente la liquidazione in natura dei crediti dipendenti dalla comunione al momento della divisione, incidendo sulla misura del riparto e del conguaglio.
I debiti e crediti sorti dalla comunione devono essere regolati nella divisione in modo da determinare il conguaglio in base alle posizioni reciproche dei compartecipi.
Richiamato come esempio della tutela esecutiva che il creditore avrebbe potuto esercitare sui beni o sulla quota se la cessione non fosse stata revocata.
Massime di principio
- Nei giudizi di divisione, i crediti e i debiti che derivano direttamente dal rapporto di comunione devono essere regolati al momento dello scioglimento, incidendo sulla formazione delle quote e sulla determinazione del conguaglio.
- Se il comproprietario debitore ha ceduto la propria quota e la cessione è stata revocata per frode, il credito del condividente vittorioso può essere opposto ai cessionari nei limiti necessari a evitare che l'atto revocato frustri la liquidazione del credito dipendente dalla comunione.
- In presenza di revocatoria, il conguaglio spettante agli aventi causa del debitore va ridotto tenendo conto dell'imputazione, sulla quota ceduta, dei debiti del cedente verso gli altri comunisti.
- La cessione a titolo particolare del diritto controverso non consente di introdurre ex novo domande che il cedente non aveva proposto; l'avente causa può al più subentrare in una pretesa già coltivata dal dante causa.
- La compensazione o il calcolo del conguaglio in divisione deve rispettare la reciproca posizione sostanziale dei condividenti e non può essere negata solo per la formale diversità tra soggetti, quando il credito e il debito sono connessi al medesimo rapporto di comunione.
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