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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35371/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannata)

La controversia

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Savona, con ordinanza del 22 aprile 2026, aveva revocato alla condannata la sospensione condizionale della pena concessa con due sentenze del 29 settembre 2022 e del 7 febbraio 2023 e aveva respinto la richiesta di riconoscere la continuazione tra i fatti oggetto di quelle decisioni e quelli oggetto di una terza sentenza del 2 dicembre 2025. La condannata ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 671 c.p.p. e vizio di motivazione: il giudice della cognizione non aveva deciso, neppure implicitamente, sulla richiesta di continuazione, sicché non sussisteva la preclusione ravvisata dal giudice dell’esecuzione; inoltre, la richiesta relativa ai fatti della terza sentenza non era stata esaminata in sede di cognizione. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione sul merito: il giudice aveva escluso l’unitarietà del disegno criminoso perché, tra i fatti, era stata applicata una misura cautelare, ritenendo che la pausa forzata avesse interrotto la programmazione. La ricorrente ha inoltre lamentato l’omessa valutazione del precedente riconoscimento della continuazione tra i fatti delle prime due sentenze. Il testo riferisce che tali fatti riguardavano reati dello stesso tipo, commessi nei confronti della medesima persona offesa in un arco temporale ravvicinato, ma non ne specifica la denominazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Quanto alla preclusione, ha stabilito che il silenzio del giudice della cognizione sulla richiesta di continuazione non equivale a un rigetto implicito e non impedisce l’esame della domanda ai sensi dell’art. 671, comma 1, c.p.p.; nel caso concreto non risultava una decisione di merito suscettibile di impugnazione. Quanto al merito, ha censurato l’automatica esclusione della continuazione per il solo fatto che la condannata fosse stata sottoposta a misura cautelare: tale circostanza non esonera il giudice dalla verifica concreta degli elementi rivelatori della preordinazione unitaria, e richiedeva una motivazione approfondita anche alla luce dell’identità del tipo di reati, della persona offesa e della relativa prossimità temporale. La Corte ha annullato l’ordinanza limitatamente al diniego della continuazione e ha rinviato per un nuovo esame al Tribunale di Savona, Ufficio GIP. Non risulta annullata la statuizione di revoca della sospensione condizionale. Ha disposto l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 671, comma 1, c.p.p.

    Il mancato esame nel merito, in sede di cognizione, della sussistenza del reato continuato non comporta giudicato negativo sul punto e non preclude l'esame della questione ai sensi dell'art. 671 comma 1 cod. proc. pen.

    La mancata decisione del giudice della cognizione sulla continuazione non determina una preclusione all’esame della richiesta da parte del giudice dell’esecuzione; la preclusione presuppone una valutazione negativa effettivamente compiuta.

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    L'esclusione della continuazione in sede di cognizione presuppone a sua volta che la riconducibilità dei fatti a un medesimo disegno criminoso, di cui l'imputato abbia chiesto il riconoscimento, sia stata oggetto di una valutazione conclusasi con esito negativo da parte del giudice di merito, che si sia tradotta in una statuizione di rigetto dell'istanza ex art. 81 capoverso cod. pen., suscettibile di essere impugnata dalla parte interessata.

    La preclusione al riconoscimento della continuazione richiede una decisione negativa esplicita, adottata dopo avere valutato la riconducibilità dei fatti a un medesimo disegno criminoso e suscettibile d’impugnazione; il mero silenzio non vale come rigetto.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Si deve disporre, inoltre, che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03.

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • La preclusione prevista dall’art. 671, comma 1, c.p.p. opera quando il giudice della cognizione abbia effettivamente esaminato e respinto la richiesta di continuazione con una statuizione impugnabile; la mancata risposta all’istanza non costituisce rigetto implicito e non impedisce al giudice dell’esecuzione di esaminarla.
  • La detenzione o altra misura limitativa della libertà personale intervenuta tra reati separatamente giudicati non esclude, di per sé, l’identità del disegno criminoso e non rende superflua la verifica concreta degli elementi che possono rivelare la preordinazione unitaria delle condotte.
  • Quando la continuazione è richiesta nella fase esecutiva, il giudice deve valutare in concreto gli indicatori della possibile unitarietà del disegno criminoso e motivare adeguatamente; non è sufficiente fondare il diniego sulla sola applicazione intermedia di una misura cautelare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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