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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03372/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta dalla società concessionaria del tratto autostradale A3 Napoli-Salerno contro un privato, ritenuto occupante senza titolo di una porzione dell'area di rispetto autostradale sulla quale erano stati realizzati setti murari in calcestruzzo. In primo grado era stata accolta la domanda di demolizione delle opere e rilascio dell'area. La Corte d'appello ha poi riformato parzialmente la decisione, affermando che le opere insistevano su area di proprietà dell'originaria attrice e che, comunque, non era stata provata la qualità di autore materiale dell'opera in capo al convenuto. In Cassazione la società ha proposto due motivi, ma dalla sentenza emerge che il ricorso è stato dichiarato improcedibile perché la ricorrente aveva allegato che la sentenza impugnata le era stata notificata, senza però depositarne la copia con la relata di notifica; il deposito è avvenuto oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, sicché non risultava rispettato l'onere di cui all'art. 369 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso perché ha rilevato l'improcedibilità dell'impugnazione. Ha ritenuto che, avendo la ricorrente affermato la notificazione della sentenza di appello, fosse necessario depositare la copia notificata con relata entro il termine di legge; la sola copia autentica della sentenza non era sufficiente, né poteva supplire il richiamo a un'istanza di visibilità o alla presenza del documento nel fascicolo di merito. Conseguentemente ha dichiarato improcedibile il ricorso, condannando la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, a una ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione anticipata

    la decisione è stata assunta in coerenza con la procedura accelerata; la proposta non ha funzione decisoria e non impedisce la composizione del collegio che definisce il giudizio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per escludere incompatibilità del consigliere che ha formulato la proposta di definizione accelerata nel collegio decisore.

  • art. 325 c.p.c.

    il termine breve di sessanta giorni per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza; in mancanza di prova della notificazione, decorre dalla pubblicazione.

  • art. 369 c.p.c.

    deposito della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta

    l'onere di deposito della sentenza notificata è requisito autonomo e imprescindibile, la cui omissione comporta improcedibilità del ricorso; non sono ammessi equipollenti e il documento deve essere prodotto nei termini di legge.

  • art. 372 c.p.c.

    consente la produzione separata della copia con relata solo entro il termine utile; non può essere utilizzato per sanare indefinitamente l'omissione del deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    poiché il ricorso è stato deciso conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato la condanna aggravata in favore della controparte e la somma ulteriore in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso definito con esito sfavorevole per la parte impugnante.

Massime di principio

  • Se il ricorrente afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositarne la copia con la relata di notificazione; la mancanza di tale documento integra improcedibilità del ricorso per cassazione.
  • L'onere di deposito previsto dall'art. 369 c.p.c. è autonomo rispetto al deposito della sentenza: la mancanza della sola relata, o della sola copia della decisione, basta a determinare l'improcedibilità.
  • Non rileva, di regola, che la controparte non contesti la tempestività dell'impugnazione o che il documento sia presente nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte: il riscontro della tempestività è imposto dalla norma a tutela del giudicato formale.
  • La sanatoria dell'omissione è ammessa solo se la produzione del documento mancante avviene nei termini processuali previsti; non è consentito un recupero tardivo idoneo a vanificare la sanzione di improcedibilità.
  • La presenza nel fascicolo di un'istanza o di un atto che richiami la notificazione non sostituisce la produzione della copia notificata della sentenza impugnata.
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Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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