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Parere

Parere n. 1218/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto dai signori Santacesaria Rosa e Castellucci Giuseppe contro il Comune di Montalbano Jonico (MT) per l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza n. 113 del 1° ottobre 2012, recante ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive.

Giustizia amministrativa202500079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ordinanza comunale n. 113 del 1° ottobre 2012, recante ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato con ricorso straordinario l’ordinanza di demolizione, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 22 e 37 d.P.R. 380/2001, del d.lgs. 42/2004 e dell’art. 4 della l. 10/1977, nonché errore sui presupposti, sviamento e contraddittorietà dell’atto. Nel corso del procedimento hanno comunicato di avere eseguito la demolizione del manufatto oggetto dell’ordinanza e hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

Il parere

La Sezione ha ritenuto che il ricorso non dovesse essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa dei ricorrenti non è stata integralmente soddisfatta. La demolizione del manufatto ha invece determinato una sopravvenuta carenza di interesse: l’eventuale annullamento dell’ordinanza non potrebbe più arrecare ai ricorrenti un’utilità concreta ed effettiva. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito.

Osservazioni

Sopravvenuta demolizione del manufatto

L’avvenuta esecuzione dell’ordine di demolizione costituisce un fatto sopravvenuto che rende oggettivamente impossibile conseguire, mediante l’annullamento dell’ordinanza, un’utilità concreta ed effettiva per i ricorrenti.

Distinzione dalla cessazione della materia del contendere

La cessazione della materia del contendere presuppone l’integrale soddisfazione della pretesa azionata. Nel caso esaminato tale presupposto non ricorre; la demolizione ha invece inciso sull’interesse alla decisione, determinandone la sopravvenuta carenza.

Norme richiamate

  • artt. 3, 6, 22 e 37 d.P.R. 380/2001

    Le disposizioni sono state richiamate dai ricorrenti quali parametri di legittimità dell’ordinanza di demolizione, ma la Sezione non ne ha esaminato il merito a causa della sopravvenuta carenza di interesse.

  • d.lgs. 42/2004

    Richiamato dai ricorrenti quale ulteriore parametro asseritamente violato dall’ordinanza; il relativo motivo non è stato esaminato nel merito.

  • art. 4 l. 10/1977

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura di violazione di legge; la questione è rimasta assorbita dall’improcedibilità.

  • Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224

    La prosecuzione del giudizio è priva di utilità quando una modificazione sopravvenuta dell’assetto degli interessi rende oggettivamente impossibile il conseguimento del bene della vita perseguito, determinando l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La sopravvenuta esecuzione dell’ordine di demolizione può determinare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando l’eventuale annullamento dell’atto non sia più idoneo ad arrecare al ricorrente un’utilità concreta ed effettiva.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone l’integrale soddisfazione della pretesa azionata; quando, invece, il bene della vita non è stato conseguito ma il suo conseguimento è divenuto oggettivamente impossibile per fatti sopravvenuti, ricorre la sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando una modificazione definitiva dell’assetto degli interessi rende inutilmente proseguibile il giudizio, non perché la parte abbia ottenuto il bene della vita, ma perché non può più conseguirlo attraverso la decisione richiesta.

Improcedibilità del ricorso straordinario contro un’ordinanza di demolizione

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da due privati contro il Comune di Montalbano Jonico per l’annullamento dell’ordinanza n. 113 del 1° ottobre 2012, con cui era stata ingiunta la demolizione di opere edilizie abusive.

Premesse e motivi di ricorso

I ricorrenti avevano dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 d.P.R. 380/2001 e del d.lgs. 42/2004, lamentando errore sui presupposti di fatto e di diritto. Avevano inoltre denunciato la violazione dell’art. 4 della l. 10/1977 e degli artt. 37 e 22 d.P.R. 380/2001, nonché sviamento ed elementi di contraddittorietà dell’ordinanza.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella relazione istruttoria, aveva concluso per il rigetto del ricorso, anche sulla base delle controdeduzioni comunali.

Sopravvenuta demolizione e richiesta dei ricorrenti

Nel corso del procedimento i ricorrenti hanno comunicato di avere ottemperato all’ordine di demolizione. La demolizione del manufatto risultava documentata dalla comunicazione acquisita dal Comune il 13 aprile 2018 e dalla relativa documentazione fotografica.

Per tale ragione, i ricorrenti avevano chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, pur continuando a contestare la relazione ministeriale.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha distinto la cessazione della materia del contendere dalla sopravvenuta carenza di interesse.

La cessazione della materia del contendere avrebbe richiesto l’integrale soddisfazione della pretesa fatta valere dai ricorrenti, circostanza non ravvisata nel caso concreto. La demolizione non ha infatti attribuito ai ricorrenti il bene della vita perseguito mediante l’annullamento dell’ordinanza.

Essa ha tuttavia prodotto una modificazione definitiva dell’assetto degli interessi: essendo stato demolito il manufatto, l’eventuale annullamento dell’ordinanza non avrebbe più potuto arrecare un’utilità concreta ed effettiva. Il conseguimento del bene della vita è divenuto oggettivamente impossibile per effetto della sopravvenienza.

Esito

Il Consiglio di Stato ha quindi espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative alla legittimità dell’ordinanza di demolizione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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