Cassazione Penale, Sentenza n. 34265/2024 del 11/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. la sentenza della Corte di Cassazione del 09/06/2023 che aveva rigettato il ricorso per cassazione avverso la condanna confermata dalla Corte d'appello di Napoli per il reato di partecipazione all'associazione di tipo camorristico (art. 416-bis c.p.). Denuncia un "errore percettivo" e un lapsus nella lettura degli atti da parte della Corte di cassazione che avrebbe determinato l'omissione della valutazione, nel merito, di specifiche doglianze: in particolare la mancanza di continuità tra il gruppo Genidoni-Esposito e il clan storico "Torino" e l'insussistenza dei requisiti della mafiosità (forza di intimidazione, assoggettamento e omertà) per il gruppo contestato, senza adeguata prova del dominio sul territorio.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'oggetto del ricorso fosse essenzialmente una critica alle valutazioni di merito (errori di giudizio e di interpretazione) e non un errore materiale o un errore di fatto rientrante nei limiti dell'art. 625-bis c.p.p. La Corte ha precisato la distinzione tra errore materiale/di fatto (svista percettiva realmente verificabile) ed errori di valutazione giuridica e fattuale, affermando che l'omesso esame di un motivo non costituisce errore di fatto se il motivo è implicitamente assorbito o incompatibile con la ratio della decisione. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e per culpa nell'impugnazione).
Norme richiamate
Norma incriminatrice relativa all'associazione di tipo mafioso; la Corte di merito ha ritenuto integrati i requisiti di "mafiosità" (struttura gerarchica, forza intimidatrice, programmazione criminale, utilizzo di mezzi violenti, capacità di assoggettamento/omertà) sulla base di elementi investigativi, intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e riscontri processuali.
Disciplina il ricorso straordinario per errori materiali o di fatto nella sentenza della Corte di cassazione; applicabile solo a errori percettivi oggettivamente riscontrabili (svista nella lettura degli atti) che abbiano inciso sulla formazione della volontà decisoria, non agli errori di valutazione o di diritto.
Norma richiamata dal ricorrente in sede di cassazione (nell'originario ricorso per cassazione), pertinente alle questioni processuali; qui citata come parte delle doglianze di impugnazione, ma non ritenuta elemento per l'ammissibilità del ricorso straordinario.
Norma richiamata nel ricorso per cassazione originario (sui poteri di valutazione e motivazione), ma le questioni dedotte sono state giudicate valutazioni di merito non suscettibili di rimedio straordinario ex art. 625-bis.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. n.176/2020) e successive modificazioni
Richiamata per la disciplina del trattamento del ricorso (termini e modalità): la causa è stata trattata secondo le norme transitorie applicabili alle impugnazioni proposte entro i termini indicati.
art. 94 d.lgs. 10/10/2022 n.150 e art. 11, comma 7, d.l. 30/12/2023 n.215 (conv. L. 23/2/2024 n.18)
Richiami normativi che regolano l'applicazione delle disposizioni procedurali transitorie; citati in relazione alla trattazione del ricorso senza intervento delle parti.
Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ivi compresa la condanna alle spese processuali; qui applicata con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per errori materiali o di fatto oggettivamente verificabili (svista percettiva nella lettura degli atti) che abbiano inciso sulla decisione; non è il rimedio per criticare valutazioni o interpretazioni giuridiche dei giudici di merito o di legittimità.
- L'omesso esame di un motivo non costituisce automaticamente errore di fatto: occorre dimostrare che si tratta di una svista materiale immediatamente rilevabile dal testo dell'impugnazione e che il suo esame avrebbe determinato probabilmente una decisione diversa.
- Le censure sulla qualificazione giuridica di una fattispecie (es. la sussistenza dei requisiti di "mafiosità" ai sensi dell'art. 416-bis) rientrano, di norma, nella sfera delle valutazioni di merito; per contestarle con successo in sede straordinaria è necessario provare un chiaro e specifico errore percettivo, non una mera divergenza interpretativa o probatoria.
- Quando si contesta la qualificazione di un gruppo come associazione mafiosa è fondamentale indicare elementi concreti e puntuali che dimostrino l'inesistenza di forza intimidatrice, assoggettamento o omertà (ad es. mancanza di riscontri investigativi, contraddizioni nette nelle fonti probatorie) e, se possibile, dimostrare che l'omissione di tali elementi sia stata una svista immediatamente rilevabile.
- Se l'obiettivo è rimettere in discussione valutazioni probatorie o di diritto dei giudici di merito, il rimedio più appropriato sono le impugnazioni ordinarie (cassazione, nuove prove ove ammesse) e non il ricorso straordinario per errore di fatto, salvo che non sussista una chiara e oggettiva svista materiale nella motivazione della Corte di cassazione.
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