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Sentenza

Sentenza del 12/04/2017 n. 9488 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2003, contestando maggiori Irpef e addizionali regionale e comunale per complessivi 1.637.514 euro, inclusi interessi e sanzioni. L’accertamento sintetico, fondato sulle spese per incrementi patrimoniali e sulle movimentazioni finanziarie, era stato annullato dalla CTP di Napoli e la CTR della Campania aveva respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo giustificati gli incrementi tramite operazioni societarie, riserve e voci del patrimonio netto. In Cassazione l’Agenzia ha proposto sei motivi: motivazione apparente; violazione delle norme sull’accertamento e omessa considerazione della mancata dichiarazione; omessa pronuncia sull’asserita inutilizzabilità dei documenti prodotti solo in giudizio; mancata motivazione sull’assenza di cause non imputabili; insufficiente motivazione sulla riconducibilità degli incrementi alle società partecipate; omessa valutazione di circostanze relative a 32 conti correnti e a un fondo patrimoniale di 350.000 euro.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la motivazione della CTR, pur contestabile nella sua sufficienza, consentiva di comprendere la ragione della decisione e non era apparente. Ha dichiarato inammissibile il secondo, perché fondato sull’assunto — non accertato nella sentenza impugnata — che il contribuente non avesse presentato la dichiarazione. Ha ritenuto infondato il terzo: pur rilevando l’omessa pronuncia della CTR sull’eccezione relativa ai documenti, ha deciso direttamente che l’inutilizzabilità prevista dall’art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 richiede una specifica richiesta di esibizione; una generica richiesta di chiarimenti non basta. Per la stessa ragione ha rigettato il quarto motivo. Ha accolto il quinto, poiché la CTR non aveva indicato il contenuto dei documenti né spiegato il nesso logico per cui dimostrassero che gli incrementi erano finanziati da risorse delle società partecipate. Ha dichiarato inammissibile il sesto per genericità e difetto di autosufficienza. Ha quindi cassato la sentenza limitatamente al motivo accolto e rinviato alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4

    Il divieto di utilizzare documenti scatti "non solo nell'ipotesi di rifiuto (per definizione doloso) dell'esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere o sottragga all'ispezione i documenti in suo possesso, ancorchè non al deliberato scopo di impedirne la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative ecc.) e, quindi, per colpa". La detta sanzione però, in conformità alla lettera della legge, esige che sussista una specifica richiesta degli agenti accertatori, non potendo costituire "rifiuto" la mancata esibizione di un qualcosa che non venga richiesto.

    La preclusione all’uso in giudizio dei documenti non esibiti durante la verifica opera quando l’Ufficio ne abbia richiesto specificamente l’esibizione e il contribuente li abbia rifiutati, dichiarato falsamente di non possederli o sottratti all’ispezione, anche per colpa. Una generica richiesta di chiarimenti non è sufficiente.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La violazione dai doveri decisori di cui all'art. 112 c.p.c. [...] si configura soltanto nell'ipotesi in cui sia mancata del tutto da parte del giudice - ovvero sia meramente apparente - ogni statuizione sulla domanda o eccezione proposta in giudizio, mentre rientra nell'ambito dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, la censura con la quale si deduca la mancata (o insufficiente o contraddittoria) valutazione di alcuni dei fatti (controversi e decisivi) posti a fondamento della domanda o della eccezione medesima.

    L’omessa pronuncia ricorre se manca del tutto una decisione, anche solo apparente, su una domanda o eccezione. La mancata o inadeguata valutazione dei fatti dedotti a sostegno di essa attiene invece al vizio di motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Trattandosi di questione la cui risoluzione non richiede ulteriori accertamenti in fatto, essendo incontestati in causa i dati fattuali rilevanti, il rilievo che precede non impone il rinvio al giudice a quo, potendo questa Corte pronunciare direttamente in merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

    La Cassazione può decidere direttamente una questione non esaminata dal giudice di merito quando i fatti rilevanti sono incontestati e non occorrono ulteriori accertamenti; in tal caso l’omessa pronuncia non impone di per sé il rinvio su quella specifica questione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Il giudice deve delineare il percorso logico seguito, descrivendo il legame tra gli elementi interni determinanti che conducono necessariamente ed esclusivamente alla decisione adottata; mentre deve escludere, attraverso adeguata critica, la rilevanza di ogni elemento esterno al percorso logico seguito, di natura materiale, logica o processuale, ed astrattamente idoneo a delineare conseguenze divergenti dall'adottata decisione.

    La motivazione deve rendere comprensibili gli elementi decisivi e il ragionamento che li collega alla conclusione. Se il giudice attribuisce gli incrementi patrimoniali a risorse societarie, deve spiegare quali prove sostengano tale ricostruzione e perché siano pertinenti.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38, commi 4 e 5, e 41

    La sentenza richiama l’accertamento sintetico basato sugli incrementi patrimoniali previsto dall’art. 38 e l’accertamento d’ufficio ex art. 41 solo nell’esame del secondo motivo. La Cassazione non decide nel merito quale regime fosse applicabile, perché il motivo era inammissibile: presupponeva la mancata presentazione della dichiarazione senza che tale fatto risultasse accertato nella sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Per rendere inutilizzabili in giudizio documenti non forniti durante la fase amministrativa, l’Amministrazione deve provare che ne aveva richiesto specificamente l’esibizione e che il contribuente li abbia rifiutati, occultati o abbia dichiarato falsamente di non possederli. Un invito generico a fornire chiarimenti non determina automaticamente la preclusione.
  • Una motivazione può essere esistente e non apparente, ma risultare comunque insufficiente: quando una conclusione dipende da documenti o operazioni societarie, il giudice deve identificarne il contenuto e spiegare il collegamento con i fatti contestati.
  • In Cassazione non è possibile fondare un motivo su un presupposto fattuale — come l’omessa dichiarazione — che non risulta accertato nella decisione impugnata; il motivo deve confrontarsi con la sua effettiva ratio decidendi.
  • Un motivo di ricorso deve indicare con precisione i fatti trascurati, dove siano stati dedotti nel processo e perché siano decisivi. Contestazioni generiche, prive di tali riferimenti, possono essere dichiarate inammissibili.
  • Quando i fatti rilevanti sono incontestati e la questione è solo giuridica, la Cassazione può risolverla direttamente senza rinviare al giudice di merito.

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