Cassazione Penale, Sentenza n. 20173/2024 del 21/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che l'aveva condannata, con rito abbreviato, per i reati di tentata rapina impropria e di lesioni aggravate. Il motivo principale dedotto in cassazione era violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4) c.p. (lieve entità del fatto, valore esiguo della refurtiva) e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la condotta fosse di lieve entità in relazione al valore dei beni sottratti e che sussistessero elementi per concedere le attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima e non viziata la motivazione dei giudici di merito in ordine alla quantificazione della pena e al diniego delle attenuanti: il valore complessivo dei beni sottratti non era esiguo, le ventitré bottiglie di collutorio non sono state considerate beni di prima necessità e la condotta aveva finalità meramente predatorie; inoltre non sono emersi elementi positivi idonei per concedere le circostanze attenuanti generiche. Conseguentemente è stato confermato l'esito sanzionatorio deciso in grado di merito. Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma equitativamente determinata in euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 62, comma 1, n. 4) cod. pen.
L'attenuante per lieve entità del fatto richiede che il valore o la consistenza del bene sottratto sia esiguo; nel caso le 23 bottiglie di collutorio non sono state valutate come beni di prima necessità né di scarso valore, quindi l'attenuante è stata esclusa.
La determinazione della pena rientra in un ampio potere discrezionale del giudice di merito; la motivazione è adeguata quando illustra l'impiego dei criteri legali anche con espressioni generiche purché non vi siano illogicità manifeste o pene abnormi rispetto alla fascia edittale.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Previsione procedurale richiamata in ordine alla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; la Corte ha proceduto ai sensi della norma citata.
In caso di inammissibilità del ricorso la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende, come qui quantificata in euro 3.000.
Massime di principio
- La determinazione concreta della pena spetta largamente al giudice di merito e la Corte di legittimità non interviene se la motivazione non è manifestamente illogica o sproporzionata rispetto ai parametri dell'art. 133 c.p.
- L'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4) c.p. (lieve entità del fatto) richiede che il valore o la gravità del bene o del fatto sia effettivamente esiguo; la semplice asserzione difensiva non è sufficiente se gli elementi di fatto indicano altrimenti.
- Le circostanze attenuanti generiche non sono concesse per semplice assenza di elementi negativi nella personalità del reo; occorrono elementi positivi che giustifichino la loro applicazione.
- L'uso di beni non essenziali o di valore non trascurabile (anche se, ad esempio, multipli di beni di consumo come 23 bottiglie) può escludere la qualificazione come 'lieve entità'.
- Un ricorso in cassazione che contesti solo la valutazione di merito della pena o l'applicazione delle attenuanti senza dimostrare una chiara illogicità o violazione di legge sostanziale ha alta probabilità di essere dichiarato inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, oltre alle spese processuali, la Corte può irrogare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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