Cassazione Civile, Ordinanza n. 17433/2025 del 28/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dirigente medico, addetto al Pronto Soccorso di ospedali pubblici, che aveva chiesto il risarcimento del danno da usura fisica per avere espletato un numero di turni di pronta disponibilità superiore a quello ordinariamente previsto. La Corte d'appello, quale giudice di rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione, ha accolto la domanda risarcitoria ma ha compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio, richiamando il persistente contrasto giurisprudenziale e l'orientamento di questa Corte in larga misura favorevole all'azienda sanitaria. Il ricorrente ha impugnato solo la statuizione sulle spese, denunciando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e sostenendo che la motivazione adottata non integrasse le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste per la compensazione delle spese nel regime applicabile ratione temporis.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulle spese non superasse il limite del sindacato di legittimità sull'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo successivo alla riforma del 2009: si tratta infatti di una norma elastica, la cui concretizzazione è rimessa al giudice di merito e che in cassazione è censurabile solo ove la giustificazione addotta sia illogica o erronea. Nel caso concreto, la compensazione è stata reputata coerente con un consolidato indirizzo giurisprudenziale e con l'incertezza interpretativa esistente, sicché non era ravvisabile il vizio denunciato. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato insieme all'art. 92 c.p.c. quale parametro della disciplina delle spese di lite; la censura del ricorrente investe la conformità a diritto della compensazione disposta dal giudice di merito.
Nella formulazione applicabile ratione temporis, post-riforma 2009, è qualificato come norma elastica: la concreta individuazione delle ragioni che giustificano la compensazione è affidata al giudice di merito, mentre la Cassazione controlla solo che la motivazione non sia illogica o erronea.
È la riforma che rileva ai fini del testo applicabile dell'art. 92 c.p.c. in tema di compensazione delle spese.
Corte cost. n. 77/2018
È richiamata come intervento che incide sulla disciplina dell'art. 92 c.p.c., nel quadro della formulazione applicabile al caso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel regime successivo alla riforma del 2009, la compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c. costituisce esercizio di una clausola elastica: il giudice di merito deve specificare le ragioni della deroga al principio di soccombenza, ma tale valutazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'illogicità o dell'errore giuridico della motivazione adottata.
- La sussistenza di un contrasto giurisprudenziale o di un'incertezza interpretativa rilevante sul punto deciso può integrare, in concreto, una ragione idonea a sorreggere la compensazione delle spese.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, se ne ricorrono i presupposti, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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