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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25866/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per il reato contestato e aveva determinato il trattamento sanzionatorio. Dal testo emerge che il ricorso censurava la motivazione sulla pena, in particolare la mancata o insufficiente considerazione degli elementi rilevanti ai fini della concessione delle attenuanti generiche, del giudizio di comparazione e della dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che la decisione impugnata fosse sorretta da motivazione congrua, anche in forma sintetica o implicita, e che non vi fosse alcun vizio sindacabile in sede di legittimità, poiché la determinazione della pena risultava frutto di una valutazione di merito non arbitraria.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse motivato in modo sufficiente sul trattamento sanzionatorio e che la pena fosse stata determinata secondo una ponderata valutazione di merito, conforme ai criteri di cui all'art. 133 c.p., non censurabile in cassazione se non in presenza di arbitrio o illogicità, qui non ravvisati. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    I criteri di cui all'art. 133 c.p. sono richiamati come base del giudizio sulla dosimetria della pena, sulle attenuanti generiche e sul bilanciamento; tale valutazione è sindacabile in cassazione solo se frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso non accolto e in assenza di ragioni di esonero, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di attenuanti generiche, giudizio di comparazione e determinazione della pena, la motivazione del giudice di merito può essere anche implicita o espressa in forma sintetica, purché consenta di comprendere il percorso valutativo seguito.
  • La censura in cassazione sulla quantificazione della pena è ammissibile solo quando la decisione sia connotata da arbitrio manifesto o da evidente illogicità; non è invece consentito un nuovo sindacato sul merito della valutazione discrezionale compiuta dai giudici di merito.
  • Quando la pena risulti determinata in modo non arbitrario e coerente con i criteri legali, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • Il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di cause di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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