Sentenza del 15/10/2018 n. 25662 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva annullato integralmente l'accertamento relativo al 2004. L'accertamento riguardava la rideterminazione del reddito d'impresa, della base imponibile IRAP e dell'IVA, sulla base di una rilevante differenza tra le rimanenze contabili e quelle effettive e della presenza di beni presso un deposito non indicato nelle comunicazioni fiscali. L'Agenzia ha contestato sia l'insufficiente motivazione della sentenza sull'utilizzo della percentuale di ricarico calcolata con media semplice, sia l'errata esclusione della presunzione di cessione dei beni trovati in un deposito non dichiarato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondati i motivi relativi alla motivazione sulla percentuale di ricarico e all'applicazione della presunzione di cessione. Ha chiarito che la media semplice può fondare una presunzione di maggior reddito quando il contribuente non dimostri una significativa eterogeneità dei prodotti e una diversa incidenza delle vendite. Ha inoltre affermato che i beni presenti in un deposito non indicato nelle dichiarazioni previste, né documentato nei registri prescritti, si presumono ceduti, salvo prova contraria nei limiti stabiliti dalla legge. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35
Dichiarazioni di inizio o variazione dell'attività
I depositi e gli altri locali destinati all'attività d'impresa devono risultare dalle dichiarazioni previste dalla norma, salvo che la loro destinazione emerga da altra documentazione annotata nei registri fiscali.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 53, 54 e 55
Presunzione di cessione dei beni e accertamento dell'IVA
I beni acquistati, importati o prodotti che non risultano nei luoghi dichiarati dell'attività si presumono ceduti, salvo prova contraria fornita dal contribuente nei limiti previsti dalla disciplina. La presunzione può sostenere la rettifica dell'IVA.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
Accertamento del reddito d'impresa
Consente la ricostruzione induttiva o analitica-induttiva del reddito quando le scritture contabili risultano inattendibili o sussistono elementi presuntivi idonei.
D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, art. 1
Presunzione di cessione e prova contraria
La presunzione è evitata se la destinazione dei locali e dei beni all'attività d'impresa risulta da registri pubblici, dalla dichiarazione prevista dall'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 o da altra documentazione regolarmente annotata nei registri fiscali.
Massime di principio
- L'utilizzo della percentuale di ricarico calcolata con la media semplice non è automaticamente illegittimo: può essere idoneo a fondare l'accertamento se il contribuente non dimostra che i prodotti hanno valori molto diversi o che quelli maggiormente venduti presentano ricarichi inferiori.
- Una sentenza tributaria deve spiegare in modo chiaro e verificabile il percorso logico seguito; il semplice richiamo ad atti di parte, senza riprodurne o illustrarne adeguatamente il contenuto decisivo, può comportare un vizio di motivazione.
- I beni trovati in un deposito non formalmente dichiarato possono essere considerati presuntivamente ceduti ai fini IVA, a meno che il contribuente fornisca la prova contraria secondo le modalità documentali previste dalla legge.
- Per evitare la presunzione di cessione, è essenziale dichiarare tempestivamente i depositi e conservare documentazione, regolarmente annotata nei registri fiscali, che dimostri la destinazione dei beni a un deposito dell'impresa o la loro utilizzazione, perdita, distruzione o consegna a terzi senza trasferimento della proprietà.
- La presunzione di cessione è una presunzione legale mista: ammette la prova contraria, ma non con qualsiasi mezzo o contenuto, bensì entro i limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa fiscale.
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