Sentenza del 15/10/2018 n. 56 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Avviso di accertamento - Rettifica rendita catastale - Sopralluogo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la rettifica della rendita catastale sostenendo, in particolare, che l'ufficio avrebbe dovuto effettuare preventivamente un sopralluogo presso l'immobile e instaurare un contraddittorio. La questione riguardava la legittimità della revisione della rendita in assenza di variazioni edilizie e, più in generale, se il sopralluogo fosse sempre necessario per modificare il classamento.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che la revisione delle rendite catastali urbane, quando non dipende da specifiche variazioni edilizie accertate d'ufficio, non richiede necessariamente una visita sopralluogo. Il sopralluogo non è inoltre necessario quando il nuovo classamento consegue a una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, poiché in tale ipotesi l'ufficio può basarsi sugli elementi dichiarati e sulla documentazione catastale. Le esigenze di sopralluogo e contraddittorio assumono rilievo soprattutto per gli accertamenti d'ufficio fondati su variazioni dell'immobile non dichiarate.
Norme richiamate
Disciplina dell'estimo e del classamento catastale degli immobili urbani
La rettifica della rendita e del classamento può essere effettuata sulla base degli elementi catastali e della denuncia di variazione presentata dal contribuente, senza che sia sempre necessario un sopralluogo.
Principio del sopralluogo e del contraddittorio negli accertamenti catastali
Il sopralluogo e il contraddittorio non costituiscono adempimenti obbligatori in ogni procedimento di revisione della rendita; diventano particolarmente rilevanti quando l'ufficio procede d'ufficio sulla base di specifiche variazioni dell'immobile non risultanti da una dichiarazione del contribuente.
Massime di principio
- La mancata effettuazione di un sopralluogo non determina automaticamente l'illegittimità della rettifica della rendita catastale.
- Quando il nuovo classamento deriva da una denuncia di variazione presentata dal contribuente, l'ufficio può normalmente procedere sulla base della dichiarazione e degli atti catastali disponibili.
- Il sopralluogo è maggiormente giustificato nei casi in cui l'Amministrazione contesti d'ufficio modifiche, caratteristiche o variazioni dell'immobile non dichiarate.
- Per valutare la validità dell'accertamento occorre distinguere tra rettifica fondata su dati dichiarati dal contribuente e accertamento d'ufficio fondato su elementi nuovi o non dichiarati.
- L'assenza di sopralluogo può assumere rilievo solo se impedisce concretamente di verificare fatti controversi o se l'atto non contiene una motivazione sufficiente sulle ragioni del nuovo classamento.
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