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Sentenza

Sentenza del 15/10/2018 n. 21 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta

Atto amministrativo - Provvedimento tributario - Notifica - notifica all'estero

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Aosta, che aveva dichiarato nulla la notificazione dell'avviso di accertamento presupposto rispetto all'avviso di iscrizione ipotecaria, nonché dello stesso avviso di iscrizione ipotecaria. L'Amministrazione sosteneva che l'avviso di accertamento fosse stato notificato presso l'indirizzo estero del contribuente. Il contribuente ha contestato la validità della notifica eseguita in Francia, rilevando l'assenza di elementi idonei a dimostrare il tentativo di consegna e l'invio degli avvisi di giacenza.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Amministrazione e confermato la sentenza di primo grado. Le indicazioni apposte dalle poste francesi dimostravano soltanto che il plico non era stato distribuito e non era stato ritirato, ma non indicavano il motivo della mancata consegna, la data del tentativo di consegna né l'invio al destinatario di un avviso di giacenza o di una comunicazione di avvenuto deposito. Tali elementi sono necessari per ritenere perfezionata la notifica, anche per compiuta giacenza. L'Amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento di 1.500 euro per le spese del giudizio di appello, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4

    La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.

    In caso di mancata consegna, la notifica a mezzo posta non si perfeziona automaticamente con la restituzione del plico non recapitato. Occorre provare il rilascio o la spedizione dell'avviso di giacenza secondo le modalità previste dalla legge; solo dopo il decorso del termine previsto può operare la compiuta giacenza.

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890, disciplina della comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.)

    La notificazione a mezzo posta si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito.

    Ai fini della ritualità della notifica è necessaria almeno la prova della spedizione della C.A.D.; non è invece indispensabile provare che il destinatario l'abbia effettivamente ricevuta.

  • Ordinanza della Corte di Cassazione n. 2047 del 2 febbraio 2016

    La disciplina dell'art. 8, comma 4, della legge n. 890/1982 è applicabile analogicamente anche alle notifiche dirette degli atti impositivi effettuate dall'ufficio finanziario, per bilanciare l'interesse del notificante con quello del destinatario.

  • Ordinanza della Corte di Cassazione n. 6242 del 10 marzo 2017

    Quando l'agente postale non riesce a consegnare l'atto, la notifica richiede la prova della spedizione della raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito; la ricezione effettiva della raccomandata non è necessaria.

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    I parametri ministeriali sono stati ritenuti applicabili alla liquidazione delle spese processuali, senza ravvisare motivi eccezionali per la compensazione.

Massime di principio

  • Per un contribuente residente all'estero e iscritto all'A.I.R.E., la notifica di un atto tributario deve essere eseguita presso l'indirizzo estero conosciuto, secondo modalità idonee a documentare l'intero procedimento notificatorio.
  • La semplice annotazione postale secondo cui il plico non è stato distribuito o non è stato ritirato non dimostra, da sola, il perfezionamento della notifica.
  • Devono risultare almeno il tentativo di consegna, la relativa data e l'avviso di giacenza o la comunicazione di avvenuto deposito indirizzata al destinatario.
  • In caso di mancata consegna, la compiuta giacenza decorre soltanto dopo l'adempimento documentato degli avvisi previsti dalla disciplina applicabile e il decorso del termine legale.
  • L'Amministrazione che intende far decorrere i termini per impugnare un atto tributario deve conservare e produrre la prova della regolarità della notifica, non soltanto la prova della spedizione o della restituzione del plico.
  • Se la notifica dell'atto presupposto è nulla o inesistente, possono risultare viziati anche gli atti successivi fondati su di esso, come l'iscrizione ipotecaria.

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