Sentenza del 15/10/2018 n. 283 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Investimenti in centrali idroelettriche - Attuazione della legge n. 388/2000, "Tremonti Ambiente" - Nullità della cartella di pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria ha accolto il ricorso, riconoscendo l'applicabilità dell'agevolazione fiscale agli investimenti oggetto della controversia. La cartella di pagamento è stata dichiarata nulla e l'Amministrazione è stata tenuta a restituire le somme eventualmente riscosse durante il giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato la cartella di pagamento, sostenendo di avere diritto all'agevolazione prevista dall'art. 6, commi 13-19, della legge n. 388/2000. Tale disciplina consentiva alle piccole e medie imprese in contabilità ordinaria di escludere dal reddito imponibile ai fini delle imposte dirette il valore degli investimenti ambientali, purché relativi a immobilizzazioni materiali rientranti nell'art. 2424, comma 1, lett. b), n. II, c.c. e necessarie a prevenire, ridurre o riparare danni ambientali. La controversia riguardava quindi l'applicabilità del beneficio agli investimenti realizzati in centrali idroelettriche e la conseguente legittimità della cartella.
Norme richiamate
Legge n. 388/2000, art. 6, commi 13-19, "Tremonti Ambiente"
L'ammontare degli investimenti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.
La norma riconosceva alle piccole e medie imprese in contabilità ordinaria un'agevolazione consistente nell'esclusione dal reddito imponibile degli investimenti ambientali ammissibili.
Codice civile, art. 2424, comma 1, lett. b), n. II
Immobilizzazioni materiali.
Gli investimenti devono consistere in immobilizzazioni materiali riconducibili alla categoria prevista dalla norma civilistica e devono essere funzionali alla prevenzione, riduzione o riparazione dei danni causati dall'ambiente.
Massime di principio
- Per applicare un'agevolazione fiscale ambientale non è sufficiente qualificare genericamente un investimento come ecologico: occorre dimostrare che si tratti di un'immobilizzazione materiale ammissibile e che sia concretamente destinata a prevenire, ridurre o riparare danni ambientali.
- Gli investimenti in impianti di produzione di energia rinnovabile, comprese le centrali idroelettriche, possono rientrare nel beneficio quando risultano rispettati i requisiti soggettivi, contabili e oggettivi previsti dalla legge.
- La legittimità della cartella di pagamento dipende dalla corretta applicazione dell'agevolazione e dalla verifica dei relativi presupposti; se il tributo richiesto deriva dal disconoscimento illegittimo del beneficio, la cartella può essere annullata.
- Quando il ricorso viene accolto e il contribuente ha già pagato somme in pendenza del giudizio, il giudice può disporne la restituzione.
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