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Sentenza

Sentenza del 15/10/2018 n. 276 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Natura non tributaria della TIA2

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contestazione riguarda la natura giuridica della TIA2 e le relative conseguenze. La TIA1, disciplinata dal D.Lgs. n. 22/1997, è qualificata come entrata tributaria e, in quanto tale, non è soggetta a IVA. La TIA2, introdotta dalla normativa successiva e disciplinata dall'art. 152 del D.Lgs. n. 152/2006, avrebbe invece natura non tributaria, configurandosi come corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti. Da tale qualificazione derivano l'applicazione dell'IVA al 10% e la competenza del giudice ordinario sulle controversie.

La decisione

Secondo il principio riportato, la TIA2 è considerata un corrispettivo per un servizio e non una tassa. Di conseguenza, è soggetta a IVA con aliquota del 10% e le controversie relative alla sua richiesta o applicazione appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella del giudice tributario. Il testo non indica tuttavia gli estremi di una specifica sentenza né consente di identificare con certezza le parti o l'esito processuale concreto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 22/1997

    La TIA1 è ricondotta alla natura tributaria, quale tassa di scopo destinata a ripartire tra gli utenti il costo sostenuto dall'ente pubblico per il servizio.

  • D.Lgs. n. 152/2006, art. 152

    La disposizione è richiamata come base della natura innovativa e non tributaria della TIA2, qualificata come corrispettivo del servizio reso.

  • D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010

    La normativa è indicata come fonte dell'introduzione della TIA2 nella configurazione non tributaria e corrispettiva.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 238/2009

    La TIA1 è qualificata come prestazione di natura tributaria e come tassa di scopo; tale qualificazione comporta l'esclusione dell'IVA.

  • Cassazione, sentenze n. 2320/2012 e n. 12275/2016

    Le pronunce sono richiamate a sostegno della natura tributaria della TIA1 e della sua funzione di ripartizione dell'onere del servizio tra i soggetti che ne traggono vantaggio.

Massime di principio

  • Per stabilire il regime applicabile occorre distinguere tra TIA1 e TIA2: la denominazione simile non implica la stessa natura giuridica.
  • Se la prestazione è qualificata come tributo, non costituisce il corrispettivo di un servizio e, secondo il principio richiamato, non è soggetta a IVA.
  • Se la prestazione è qualificata come corrispettivo contrattuale per un servizio di gestione dei rifiuti, può essere assoggettata a IVA e la controversia tende a rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario.
  • La qualificazione non dipende soltanto dalla dicitura utilizzata in fattura o nell'avviso, ma dalla disciplina normativa applicabile e dalle caratteristiche effettive della prestazione.
  • Prima di scegliere il giudice competente occorre verificare il periodo di riferimento, la normativa applicata, l'ente che ha emesso la richiesta e la qualificazione concreta della voce addebitata.

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