Sentenza del 15/10/2018 n. 276 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Natura non tributaria della TIA2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguarda la natura giuridica della TIA2 e le relative conseguenze. La TIA1, disciplinata dal D.Lgs. n. 22/1997, è qualificata come entrata tributaria e, in quanto tale, non è soggetta a IVA. La TIA2, introdotta dalla normativa successiva e disciplinata dall'art. 152 del D.Lgs. n. 152/2006, avrebbe invece natura non tributaria, configurandosi come corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti. Da tale qualificazione derivano l'applicazione dell'IVA al 10% e la competenza del giudice ordinario sulle controversie.
La decisione
Secondo il principio riportato, la TIA2 è considerata un corrispettivo per un servizio e non una tassa. Di conseguenza, è soggetta a IVA con aliquota del 10% e le controversie relative alla sua richiesta o applicazione appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella del giudice tributario. Il testo non indica tuttavia gli estremi di una specifica sentenza né consente di identificare con certezza le parti o l'esito processuale concreto.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 22/1997
La TIA1 è ricondotta alla natura tributaria, quale tassa di scopo destinata a ripartire tra gli utenti il costo sostenuto dall'ente pubblico per il servizio.
D.Lgs. n. 152/2006, art. 152
La disposizione è richiamata come base della natura innovativa e non tributaria della TIA2, qualificata come corrispettivo del servizio reso.
D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010
La normativa è indicata come fonte dell'introduzione della TIA2 nella configurazione non tributaria e corrispettiva.
Corte costituzionale, sentenza n. 238/2009
La TIA1 è qualificata come prestazione di natura tributaria e come tassa di scopo; tale qualificazione comporta l'esclusione dell'IVA.
Cassazione, sentenze n. 2320/2012 e n. 12275/2016
Le pronunce sono richiamate a sostegno della natura tributaria della TIA1 e della sua funzione di ripartizione dell'onere del servizio tra i soggetti che ne traggono vantaggio.
Massime di principio
- Per stabilire il regime applicabile occorre distinguere tra TIA1 e TIA2: la denominazione simile non implica la stessa natura giuridica.
- Se la prestazione è qualificata come tributo, non costituisce il corrispettivo di un servizio e, secondo il principio richiamato, non è soggetta a IVA.
- Se la prestazione è qualificata come corrispettivo contrattuale per un servizio di gestione dei rifiuti, può essere assoggettata a IVA e la controversia tende a rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario.
- La qualificazione non dipende soltanto dalla dicitura utilizzata in fattura o nell'avviso, ma dalla disciplina normativa applicabile e dalle caratteristiche effettive della prestazione.
- Prima di scegliere il giudice competente occorre verificare il periodo di riferimento, la normativa applicata, l'ente che ha emesso la richiesta e la qualificazione concreta della voce addebitata.
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