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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07431/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il condannato ha chiesto in sede esecutiva l'applicazione della disciplina della continuazione tra due titoli di reato già definiti: partecipazione ad associazione di tipo mafioso e omicidio volontario. La Corte d'appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza rilevando che, in cognizione, l'omicidio risultava deciso per ragioni contingenti e personali, estranee al programma della cosca, ossia per motivi di gelosia e di "rispetto", non prevedibili al momento dell'adesione all'associazione, tanto più perché la vittima uccisa era diversa da quella originariamente designata. Nel ricorso si è censurato tale approdo sostenendo che l'omicidio era comunque avvenuto ad opera del clan Aprea e che soltanto per ragioni contingenti gli esecutori avevano poi colpito anche il fratello della vittima designata. La Corte di cassazione ha ritenuto, tuttavia, che tale doglianza non spiegasse in alcun modo perché l'imputato, aderendo in precedenza al clan e svolgendo al suo interno mansioni di addetto allo spaccio, avrebbe già previsto e voluto un omicidio estemporaneo determinato da motivi di gelosia.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Richiamato come reato associativo di stampo mafioso rispetto al quale si chiedeva il riconoscimento della continuazione con l'omicidio.

  • art. 575 c.p.

    Richiamato come omicidio volontario oggetto della richiesta di continuazione.

  • art. 620 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo, ma il provvedimento conclude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • La continuazione tra associazione mafiosa e omicidio non può essere riconosciuta quando l'omicidio risulti deciso per ragioni estemporanee, personali e contingenti, estranee al programma criminoso dell'associazione, perché difetta la riferibilità preventiva della singola azione al disegno criminoso già aderito.
  • Per ottenere la continuazione in sede esecutiva, il richiedente deve allegare e dimostrare in modo non meramente assertivo che il fatto successivo era già previsto e voluto al momento dell'adesione al programma associativo; non basta richiamare l'appartenenza al sodalizio o la sua esecuzione materiale da parte di appartenenti al clan.
  • Il ricorso per cassazione contro il rigetto della continuazione è inammissibile se non confuta specificamente la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata e si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti senza spiegare il necessario nesso tra i reati ai fini del vincolo della continuazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOmicidioMaltrattamenti contro familiari e conviventi
RamiProcesso penaleDelitti contro la personaDelitti contro la famiglia
IstitutiContinuazione

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