Cassazione Civile, Ordinanza n. 25037/2023 del 22/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un'iscrizione ipotecaria sostenendo che gli immobili gravati fossero confluiti in un fondo patrimoniale e che l'Amministrazione finanziaria fosse a conoscenza di tale circostanza, nonché del fatto che i debiti tributari fossero sorti nell'esercizio dell'attività professionale prima della costituzione della famiglia e del fondo. In cassazione ha dedotto un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso, identificato nella conoscenza, da parte dell'ente della riscossione, dell'origine professionale e anteriore dei debiti rispetto alla costituzione del nucleo familiare e del fondo patrimoniale, desumibile anche dalla comparsa di costituzione dell'intimato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, a prescindere dal fatto che la CTR aveva comunque esaminato la circostanza dell'insorgenza del debito in epoca anteriore alla costituzione della famiglia, il vizio di omesso esame di fatto decisivo non è deducibile in presenza di "doppia conforme" ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., salvo che il ricorrente indichi e confronti le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, onere che nel caso concreto non è stato assolto. Nel dispositivo la Corte ha rigettato il ricorso e ha dato atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mera contestazione dell'apprezzamento del merito.
art. 348-ter c.p.c.
In caso di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado sono diverse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto sul quale opera l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione se il ricorrente non allega specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo realmente non esaminato dal giudice di merito; non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado sulla base della medesima ricostruzione fattuale, il ricorrente deve confrontarsi con entrambe le motivazioni per superare la preclusione della doppia conforme.
- In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
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