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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42496/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre motivi principali: (1) censura della responsabilita' penale in quanto il sequestro avrebbe avuto finalita' di impedire modifiche del bene e non sarebbe stato impedito l'accesso; si deduce che la condotta sarebbe stata omissiva e non commissiva; (2) violazione di legge e carenza di motivazione per la mancata applicazione della speciale causa di non punibilita' per particolare tenuita' della pena ex art. 131-bis c.p., con riferimento a una presunta violazione di sigilli del 5 giugno fuori dal perimetro accusatorio e all'assenza di danno per l'ente demaniale; si invoca anche l'effetto di una sentenza assolutoria relativa all'abuso edilizio che avrebbe reso irrilevante il sequestro; (3) violazione degli artt. 349 e 350 c.p. lamentando che il dolo sarebbe stato ricostruito come condotta perdurante nonostante la contestazione riguardasse fatti del 30/07/2015 e non vi siano accertamenti sulla presenza del ricorrente, né prova della conoscenza dell'effrazione dei sigilli.

La decisione

La Corte di legittimita' ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, con motivazione coerente che ha accertato l'efficacia del sequestro sulla platea cementizia e il divieto di accesso anche ai beni ivi collocati; ha affermato che il dovere di custodia puo' essere violato sia per azione che per omissione. Il terzo motivo e' stato valutato antecedente al secondo e considerato infondato: la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione del consistente viavai sull'area e la conoscibilita' della situazione da parte del custode/gestore, idonea a fondare il dolo. Quanto al secondo motivo (speciale tenuita'), la Corte ha dichiarato inammissibile sia perche' alcune censure costituivano motivo nuovo non dedotto nella decisione impugnata, sia per violazione del principio di autosufficienza del ricorso in mancanza della documentazione (decisione di assoluzione) invocata. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali, tenuto a sostenere le spese del procedimento ex art. 616 c.p.p. e munito di condanna al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00 in via equitativa.

Norme richiamate

  • art. 349 cod. pen. comma 2

    Riferito al titolo di reato per il quale e' stata rideterminata la pena; la Corte ha considerato acquisiti gli elementi oggettivi e soggettivi relativi alla fattispecie contestata

  • art. 350 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla contestazione sulla configurazione del dolo e sulla durata/continuita' della condotta; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del dolo basata sul viavai e sulla conoscibilita' della situazione

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla non punibilita' per particolare tenuita' della condotta; la Corte ha ritenuto non applicabile la speciale tenuita' alla fattispecie in luce della modalita' della condotta (protratto transito in pieno giorno) e, in ogni caso, ha dichiarato inammissibile il motivo che sollevava questioni nuove non precedentemente dedotte

  • art. 133 cod. pen. comma 1

    Richiamato come criterio per il giudizio di particolare tenuita' (art. 131-bis): la Corte ha osservato che la valutazione deve seguire i criteri di cui all'art. 133 ma non necessita l'analisi di tutti gli elementi quando siano indicati quelli ritenuti rilevanti

  • art. 606 cod. proc. pen. comma 1 lett. b) ed e)

    Norme invocate dal ricorrente per censurare vizi di motivazione e di diritto; la Corte ha ritenuto i rilievi manifestamente infondati o inammissibili ove si trattasse di nuove deduzioni

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'obbligo del ricorrente di sostenere le spese del procedimento a seguito della dichiarazione di inammissibilita'

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in ordine al riparto della sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa nella determinazione dell'entita' della somma equitativa

Massime di principio

  • La misura cautelare di sequestro che investe una 'platea' o un'area comporta, di regola, il divieto di accesso sia alla superficie sequestrata sia ai beni ivi collocati; il custode o gestore nominato ha l'obbligo di vigilanza e di impedire l'accesso: la sua omissione puo' integrare responsabilita' penale.
  • La violazione del dovere di custodia puo' essere configurata sia come condotta commissiva sia come condotta omissiva (mancato impedimento dell'accesso), ove emergano elementi indiziari di conoscibilita' e controllabilita' della situazione da parte del custode.
  • Perche' si applichi la causa di non punibilita' per particolare tenuita' (art. 131-bis c.p.) occorre una valutazione delle modalita' e delle conseguenze della condotta; condotte caratterizzate da protratto transito pubblico, in pieno giorno e sotto gli occhi di terzi difficilmente rientrano nella particolare tenuita'.
  • In cassazione non possono essere introdotti motivi 'nuovi' non dedotti nel gravame o non contestati nel riepilogo della sentenza impugnata: la mancata sollevazione precoce o la mancata contestazione rende tali censure inammissibili per tardività.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso richiede che il ricorrente alleghi e produca i documenti essenziali invocati (es. decisione di assoluzione) altrimenti il motivo che vi si appella puo' essere dichiarato inammissibile.
  • Le corti di legittimità richiedono motivazioni coerenti e logicamente connesse: le censure basate esclusivamente su una diversa valutazione dei fatti (riesame degli elementi probatori) sono spesso ritenute manifestamente infondate e non idonee a fondare il ricorso per cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilita' comporta, oltre alla condanna alle spese processuali, l'onere previsto dall'art. 616 c.p.p. e può implicare un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende se non si ravvisa colpa grave nella proposizione del ricorso.

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