Cassazione Penale, Sentenza n. 10664/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che, riformando la decisione di primo grado, aveva escluso la matrice estorsiva e l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione alla violenza privata, pur riconoscendo la responsabilità penale per la condotta di guida di Romano (blocco della marcia del veicolo condotto da Francesco Nigro). Il ricorrente deduceva: (i) travisamento della prova circa le dichiarazioni di Nigro (sostenendo che non sarebbe stato chiuso il passaggio ma solo fatto capire di fermarsi); (ii) errore nel non riconoscere la circostanza attenuante di minima partecipazione (art.114 cod. pen.), essendo il suo ruolo limitato al guidare l'auto e all'obbedire a un ordine; (iii) motivo aggiunto tardivo relativo alla mancanza di querela dopo la riforma Cartabia e domanda di applicazione della pena pecuniaria sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la censura di travisamento della prova manifestamente inammissibile per mancata specificazione adeguata e perché la lettura dei brani citati non contraddice la ricostruzione della Corte di merito, che descriveva una manovra di guida idonea ad ostacolare forzatamente la marcia. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il riconoscimento dell'attenuante di minima partecipazione, poiché il contributo di Romano (conducente che ha bloccato il veicolo) non era marginale né trascurabile. Il motivo aggiunto è stato ritenuto intempestivo e, comunque, irrilevante: la violenza privata era aggravata dall'azione di più persone riunite e procedibile d'ufficio, e la questione della querela non mutava l'inammissibilità del ricorso. Inoltre la richiesta di applicazione di pena pecuniaria sostitutiva non poteva essere avanzata innanzi alla Corte di cassazione ma solo al giudice di primo grado, di appello o al giudice dell'esecuzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferita alla qualificazione 'metodo mafioso' come aggravante; la Corte di merito non ha ritenuto provata l'aggravante mafiosa in relazione alla violenza privata nel caso concreto.
Norma sulla violenza privata: la Corte di merito ha attribuito rilievo penale a una condotta di violenza privata consistente nella manovra di blocco della marcia compiuta dall'imputato.
Circostanza attenuante della minima partecipazione: interpretata in senso restrittivo; richiede un contributo realmente marginale e trascurabile nell'economia causale del fatto, condizione non soddisfatta nel caso del conducente che ha effettuato la manovra di blocco.
art. 585, comma 4 cod. proc. pen.
Registro procedurale: l'inammissibilità del ricorso principale comporta effetti sul motivo aggiunto presentato ai sensi dello stesso articolo, con conseguente irrilevanza del motivo aggiunto.
Disciplina delle spese per ricorso inammissibile: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a una somma a titolo di ammenda nella Cassa delle ammende.
art. 95, comma 1, d.lgs. 150 del 2022
"Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive ... al giudice dell'esecuzione ... entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza"
La richiesta di applicazione di pene sostitutive non è proponibile dinanzi alla Corte di cassazione; la normativa rimette tale istanza al giudice dell'esecuzione dopo l'irrevocabilità della sentenza.
Indicato come riferimento procedurale per la presentazione dell'istanza al giudice dell'esecuzione per l'applicazione di pene sostitutive.
legge 24 novembre 1981, n. 689
Norma sulle sanzioni sostitutive: le pene sostitutive richiamate sono disciplinate da questa legge e la loro applicazione è rimessa ai giudici competenti (non alla Corte di cassazione).
Massime di principio
- Il vizio di 'travisamento della prova' in cassazione richiede indicazione specifica e inequivoca delle prove travisate o omesse e la dimostrazione che tali elementi fossero decisivi: trascrizioni parziali e decontestualizzate sono generalmente inammissibili.
- L'attenuante della minima partecipazione (art.114 cod. pen.) è interpretata restrittivamente: è richiesta un'efficacia causale tanto marginale da poter essere considerata trascurabile rispetto all'evento criminoso; una partecipazione di ruolo operativo, anche se subordinata, può escludere l'attenuante.
- Motivi aggiunti tardivi o depositati fuori termine rischiano l'inammissibilità; inoltre, questioni procedurali (es. querela) vanno valutate rispetto alla procedibilità del reato (procedibile d'ufficio vs a querela) e possono risultare irrilevanti se il reato è procedibile d'ufficio.
- Richieste relative a misure sostitutive della pena non possono essere proposte davanti alla Corte di cassazione ma sono di competenza del giudice di primo grado, del giudice d'appello o, dopo irrevocabilità, del giudice dell'esecuzione secondo la normativa vigente.
- Un ricorso in cassazione privo dei requisiti di specificità o manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese e a somme a titolo di ammenda: occorre valutare attentamente la strategia di impugnazione per evitare sanzioni economiche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10371/2023 del 13/03/2023
- Sentenza penale · 13 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10372/2023 del 13/03/2023
- Sentenza penale · 13 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10374/2023 del 13/03/2023
- Sentenza penale · 13 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10375/2023 del 13/03/2023
- Sentenza penale · 13 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10376/2023 del 13/03/2023
- Sentenza penale · 13 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10379/2023 del 13/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →