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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35007/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado e la sentenza era stata confermata in appello per il reato di ricettazione di un assegno bancario di provenienza furtiva, commesso in epoca anteriore e prossima al 18 luglio 2017. In cassazione, il difensore ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 603 c.p.p., sostenendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso la decisività della prova richiesta dalla difesa qualificandola come non sopravvenuta; 2) violazione di legge e vizio di motivazione perché non vi sarebbero stati elementi per affermare la responsabilità, essendosi l'imputato limitato a incassare un assegno ricevuto da persona ignota e non potendo accorgersi della provenienza delittuosa del titolo; 3) omessa valutazione di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; 4) vizi di motivazione in relazione all'art. 133 c.p. sulla congruità della pena, oltre al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della circostanza attenuante della lieve entità del fatto ex art. 648, comma 4, c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo assolutamente generico, perché il ricorrente non aveva neppure indicato quale fosse la prova integrativa richiesta e non ammessa. Ha giudicato il secondo e il terzo motivo manifestamente infondati, osservando che miravano a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza di merito escludeva implicitamente la ricorrenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Ha infine ritenuto infondato anche il quarto motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva spiegato perché il fatto non fosse di particolare tenuità, valorizzando il danno complessivamente cagionato alla persona offesa, e perché non ricorressero le attenuanti generiche, in assenza di elementi di resipiscenza; ha inoltre ribadito che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione congrua. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 603 c.p.p.

    Il motivo fondato sulla richiesta di prova era inammissibile perché formulato in modo generico, senza indicazione della specifica prova integrativa asseritamente decisiva.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    È stato il parametro dedotto per i motivi di ricorso relativi a violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che la sentenza di merito avesse implicitamente escluso la sussistenza di cause di proscioglimento immediato.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione e la congruità della pena sono rimesse alla discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

  • art. 648, comma 4, c.p.

    La particolare tenuità nella ricettazione va valutata complessivamente, considerando modalità dell'azione, personalità dell'imputato e valore economico della res.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come criterio di esercizio della discrezionalità nella dosimetria della pena.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a una nuova valutazione delle prove e dei fatti già compiuta dal giudice di merito.
  • La doglianza relativa al mancato ammissione di una prova deve indicare specificamente quale prova sia stata richiesta e perché essa sia decisiva; in difetto, il motivo è generico e inammissibile.
  • Le cause di proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. non possono essere invocate in cassazione per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio quando la motivazione di merito abbia già escluso, espressamente o implicitamente, la loro ricorrenza.
  • La particolare tenuità del fatto nella ricettazione richiede una valutazione complessiva del caso concreto, comprensiva delle modalità dell'azione, della personalità dell'agente e del valore economico del bene ricettato.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario prendere in considerazione singolarmente tutti gli elementi favorevoli allegati dalle parti.
  • La dosimetria della pena è censurabile in cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o carenza di motivazione, poiché la determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni resta affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire ai criteri valutativi del giudice di merito una diversa lettura dei fatti, salvo vizi logici o giuridici della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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