Cassazione Civile, Ordinanza n. 21324/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un'istanza di rimborso presentata da una contribuente residente in uno dei comuni siciliani colpiti dal sisma del 1990, con cui veniva chiesto il rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, la contribuente otteneva accoglimento in primo grado e in appello; l'Agenzia proponeva ricorso per cassazione, respinto con ordinanza. Successivamente la contribuente promuoveva giudizio di ottemperanza per ottenere la residua parte del rimborso, poiché l'Ufficio aveva pagato solo il 50% dell'importo riconosciuto. La CTR accoglieva l'ottemperanza nominando un commissario ad acta. L'Agenzia ricorreva quindi in cassazione contro la sentenza di ottemperanza con due motivi: primo, deducendo violazione dell'art. 70 d.lgs. 546/1992 per asserita inammissibilità del ricorso in ottemperanza, sostenendo che dal decisum da eseguire risultava solo il rigetto dell'appello erariale e dunque non vi sarebbe stato alcun titolo esecutivo ulteriore; secondo, deducendo violazione dell'art. 1, comma 665, l. 190/2014, come modificato, del provvedimento direttoriale e dell'art. 111 Cost., perché il giudice dell'ottemperanza avrebbe dovuto applicare la riduzione del 50% dei rimborsi prevista dalla sopravvenuta disciplina e avrebbe errato nel ricostruire il contenuto del giudicato senza considerare i limiti di spesa e il meccanismo di falcidia.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi e quindi il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato, da un lato, che il giudice dell'ottemperanza può enucleare e precisare gli obblighi derivanti dal giudicato e non era ravvisabile l'inammissibilità prospettata; dall'altro, che la disciplina sopravvenuta sui rimborsi per i soggetti colpiti dal sisma non imponeva, nel caso concreto, di ridurre automaticamente in sede di ottemperanza il credito del contribuente, poiché l'Amministrazione non aveva assolto all'onere di allegare e dimostrare il superamento del limite di spesa e le condizioni concrete per l'applicazione della falcidia del 50%. La sentenza impugnata è stata dunque confermata.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel giudizio di ottemperanza sono ammissibili censure per violazioni procedimentali e, più in generale, errori in procedendo del giudice dell'ottemperanza, compreso il mancato o difettoso esercizio del potere di interpretare e integrare il giudicato da eseguire.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
come modificato dall'art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, e dall'art. 29, comma 1, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8
La disciplina dei rimborsi per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990 prevede il rimborso entro i limiti di spesa autorizzati e, solo al ricorrere dei presupposti concreti, la riduzione percentuale del 50% delle somme dovute.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso in combinato con le norme sulla disciplina dei rimborsi e sul giudizio di ottemperanza.
art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Indicato come base per la presentazione dell'istanza di rimborso da parte del contribuente.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30
Richiamato quale meccanismo di esecuzione mediante speciale ordine di pagamento in conto sospeso, utilizzabile per dare attuazione al giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice non si limita a un'attuazione meramente materiale del titolo, ma può interpretare e integrare il contenuto del giudicato per renderne possibile la piena esecuzione, individuando anche il quomodo dell'adempimento quando il comando non sia sufficientemente determinato.
- L'eccezione fondata su limiti di spesa e su una possibile riduzione percentuale del credito non può essere accolta in astratto: l'Amministrazione che vi faccia ricorso deve allegare e dimostrare le condizioni concrete che legittimano l'applicazione della falcidia o l'impossibilità di pagamento integrale.
- Se la disciplina sopravvenuta prevede un fondo limitato e una possibile riduzione dei rimborsi, la verifica della concreta capienza delle risorse e del numero delle domande è parte dell'attuazione esecutiva; in mancanza di prova specifica da parte dell'ente debitore, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale esecuzione del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza contro la pubblica amministrazione, la semplice riproduzione di formule generiche non è sufficiente: il giudice deve, ove necessario, emettere un ordine specifico idoneo a consentire l'esecuzione effettiva della decisione passata in giudicato.
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