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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32208/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite trae origine dall’impugnazione, davanti al giudice di pace, di cinque verbali di contestazione per sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada; l’opposizione veniva rigettata. La parte soccombente proponeva appello al Tribunale e, nel corso del giudizio, chiedeva la ricusazione del giudice istruttore designato. Dopo la sospensione del processo in attesa della decisione sulla ricusazione e il successivo rigetto di quest’ultima, il giudice fissava l’udienza di prosecuzione. Contro tale ordinanza veniva proposto regolamento di competenza. I motivi del ricorso erano due: (1) violazione dell’art. 54, ultimo comma, c.p.c., assumendo che il giudice non potesse fissare d’ufficio la prosecuzione senza previa riassunzione; (2) violazione dell’art. 51 c.p.c., sostenendo l’obbligo di astensione del giudice e la ricorribilità dell’ordinanza mediante regolamento di competenza. Il ricorrente contestava inoltre la tempistica delle conclusioni scritte del Procuratore generale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha rilevato che l’impugnazione era rivolta impropriamente contro la persona fisica del giudice e non contro un provvedimento; che l’ordinanza impugnata era un mero provvedimento ordinatorio, non definitivo, privo di contenuto decisorio sulla competenza; che il richiamo all’art. 51 c.p.c. era inconferente perché la ricusazione era già stata rigettata; e che comunque il provvedimento sulla ricusazione non era ricorribile per cassazione. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese, oltre alla condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene evocato come parametro di censura per la dedotta violazione di legge, ma la Corte ne esclude la rilevanza poiché il mezzo di impugnazione è inammissibile

  • art. 54, ultimo comma, c.p.c.

    non può essere invocato per contestare la fissazione della prosecuzione del giudizio dopo la sospensione, perché il provvedimento impugnato non è una decisione sulla competenza

  • art. 51 c.p.c.

    l’obbligo di astensione non è utilmente richiamabile nel caso concreto, poiché la ricusazione era stata già rigettata e la sospensione era stata correttamente disposta fino alla decisione sulla ricusazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    il termine per il deposito delle conclusioni scritte del Procuratore generale risulta rispettato

  • art. 380-ter c.p.c.

    il termine per il deposito delle conclusioni scritte del Procuratore generale risulta rispettato

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    consente la condanna per responsabilità aggravata, applicata dalla Corte in ragione dell’abnorme uso del mezzo di impugnazione

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    comporta, per legge, l’ulteriore condanna in favore della cassa delle ammende a seguito della condanna ex comma 3

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    legittima il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza è inammissibile quando è proposto contro un provvedimento meramente ordinatorio e non decisorio sulla competenza.
  • Un’impugnazione deve essere indirizzata contro un provvedimento giurisdizionale e non contro la persona fisica del giudice.
  • La deduzione di violazione delle norme sull’astensione del giudice non consente di trasformare in regolamento di competenza l’impugnazione contro un ordinario provvedimento di prosecuzione del processo.
  • Quando il giudice, dopo la definizione della ricusazione, fissa la prosecuzione del giudizio, tale atto è un provvedimento di mera organizzazione processuale e non è autonomamente impugnabile con regolamento di competenza.
  • L’uso manifestamente infondato o abnorme del mezzo di impugnazione può giustificare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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