Cassazione Penale, Sentenza n. 7017/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Roma (16/11/2021) per tre motivi: 1) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all'applicazione della recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod. pen., denunciando che i precedenti erano datati e non dimostravano una maggiore pericolosità; 2) erronea applicazione della recidiva reiterata perché nelle pregresse condanne non gli era stata contestata la recidiva, sicché al massimo avrebbe dovuto operare una recidiva semplice e le attenuanti generiche in prevalenza ex art. 69 cod. pen.; 3) vizio di qualificazione del fatto ai sensi di art. 624-bis cod. pen. (furto in appartamento/pertinenza): il furto era avvenuto in un box/garage che, secondo il ricorrente, non configurerebbe una privata dimora o pertinenza ove si compiono atti di vita privata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. In sintesi: il primo motivo è stato ritenuto generico e privo di adeguato confronto con le argomentazioni della Corte territoriale, la quale aveva motivatamente collegato i precedenti e altre risultanze (anche conversazioni captate) alla perdurante inclinazione a delinquere del Salerno, sulla base dei criteri dell'art. 133 cod. pen.; il secondo motivo è stato escluso come questione nuova non proposta in appello e quindi inammissibile in cassazione; il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché il box/garage è stato adeguatamente qualificato dai giudici di merito come pertinenza della privata dimora, idonea a integrare il reato previsto dall'art. 624-bis (locale non accessibile al pubblico, uso abituale del proprietario, protezione con saracinesca e serratura). Conseguentemente è stata confermata la condanna di anni 1 e mesi 4 di reclusione e 400 euro di multa con l'applicazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che il reato sussiste anche quando il bene viene sottratto introducendosi in un garage/box che costituisce pertinenza della privata dimora, se il locale non è accessibile al pubblico, è funzionalmente collegato all'abitazione e vi si compiono atti della vita privata in modo non occasionale.
art. 625 n. 2 cod. pen.
Rilevato come norma alternativa rispetto alla richiesta di riqualificazione; la Corte ha confermato la sussistenza della fattispecie aggravata prevista per il furto in abitazione/pertinenza piuttosto che la fattispecie semplice richiamata dall'art. 625 n.2.
art. 624 e 625 n. 2 cod. pen. (richiesta di riqualificazione)
La richiesta di riqualificazione ad una fattispecie semplice è stata respinta perché il box è stato ritenuto pertinenza e non semplice locale accessibile al pubblico.
art. 99, comma 4 cod. pen.
La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva qualificata reiterata e infraquinquennale sulla base di una valutazione complessiva che non si è limitata al mero dato anagrafico dei precedenti ma ha considerato il rapporto tra precedenti e fatto attuale, indicativo di una perdurante inclinazione a delinquere.
art. 133 cod. pen.
Usato come criterio per valutare la personalità del reo e il rapporto tra le precedenti condanne e il fatto attuale nella determinazione della pericolosità sociale e nella valutazione dell'eventuale maggiore responsabilità.
art. 69 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla possibilità di porre le attenuanti generiche in prevalenza; la Corte non ha ritenuto applicabile tale meccanismo in luogo dell'aumento recidivo, avendo i giudici di merito valutato che i presupposti per la recidiva qualificata ricorrevano.
Massime di principio
- Per l'applicazione della recidiva qualificata non basta la mera esistenza di precedenti: il giudice deve esaminare il rapporto tra le pregresse condanne e il fatto attuale, ai sensi dell'art.133 cod. pen., per valutare se queste evidenzino una perdurante inclinazione a delinquere.
- Le censure in materia di recidiva o di qualificazione giuridica dei fatti devono essere tempestivamente dedotte in grado d'appello; questioni sollevate per la prima volta in cassazione sono generalmente inammissibili.
- Un box/garage può essere qualificato come pertinenza della privata dimora e integrare il furto in abitazione (art.624-bis) quando è funzionalmente collegato all'abitazione, non accessibile al pubblico e utilizzato per atti della vita privata in modo abituale o non occasionale; la contiguità fisica non è necessaria se sussiste il collegamento funzionale.
- Per ottenere la riqualificazione del reato il ricorrente dovrà fornire elementi concreti che contrastino la valutazione funzionale del locale come pertinenza (es. prova dell'accessibilità al pubblico, uso esclusivamente commerciale o assenza di uso abituale da parte del proprietario).
- Le motivazioni generiche o che non confrontano adeguatamente le argomentazioni della sentenza impugnata sono destinate a non superare il filtro della Cassazione; i motivi devono essere specifici e argomentati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7005/2023 del 20/02/2023
- Sentenza penale · 20 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7007/2023 del 20/02/2023
- Sentenza penale · 20 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7009/2023 del 20/02/2023
- Sentenza penale · 20 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7011/2023 del 20/02/2023
- Sentenza penale · 20 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7015/2023 del 20/02/2023
- Sentenza penale · 20 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7016/2023 del 20/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →