Cassazione Civile, Ordinanza n. 31946/2023 del 16/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di vendita di un fondo agricolo stipulato dal proprietario con un terzo e comunicato al vicino confinante, che vantava il diritto di prelazione agraria. Il vicino dichiarava di voler esercitare la prelazione; il proprietario contestava la tempestività dell’accettazione, sostenendo che la dichiarazione fosse giunta oltre il termine di trenta giorni, e inoltre deduceva che il prezzo non fosse stato pagato né validamente depositato nel termine di legge. In primo grado la domanda del prelazionario era stata respinta; in sede di rinvio la corte d’appello, invece, aveva dichiarato il trasferimento del bene in favore del prelazionario, subordinandolo al pagamento del prezzo entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Con il ricorso per cassazione l’erede del proprietario ha dedotto: tardività dell’accettazione della denuntiatio e conseguente decadenza dal diritto di prelazione; mancato pagamento del prezzo entro il termine previsto dall’art. 8, comma 6, l. n. 590/1965; violazione delle regole sulla confessione; mancata prova dei requisiti soggettivi e oggettivi per la prelazione; erronea applicazione della disciplina del retratto al posto di quella della prelazione; conseguente nullità e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi primo, terzo e quarto; ha accolto, per quanto di ragione, il secondo e il quinto motivo; ha assorbito il sesto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, per la decisione nel merito e sulle spese. La Corte ha affermato che, in tema di prelazione agraria, la dichiarazione di esercizio del diritto non produce l’effetto traslativo se non interviene, entro il termine di legge, il pagamento del prezzo o, in caso di rifiuto del creditore, il deposito liberatorio nelle forme di legge; non sono equiparabili a tale adempimento fatti che escludono la mora ma non liberano dall’obbligazione. Ha inoltre chiarito che la disciplina rilevante è quella della prelazione e non del retratto.
Norme richiamate
art. 8, legge 26 maggio 1965, n. 590
comma 1; comma 4; comma 5; comma 6
La prelazione agraria richiede che la dichiarazione di esercizio del diritto giunga a conoscenza del venditore entro il termine previsto; inoltre l’effetto traslativo non si produce se, entro il termine di legge, non avviene il pagamento del prezzo o il deposito liberatorio della somma nelle forme previste.
art. 8, legge 14 agosto 1971, n. 817
La proposta di vendita comunicata al prelazionario si presume conosciuta quando giunge all’indirizzo del destinatario, da quel momento decorrendo il termine per esercitare la prelazione.
La Corte richiama lo schema dell’accettazione della proposta quale modello utile a qualificare l’esercizio della prelazione agraria.
La denuntiatio non è revocabile durante il termine concesso per l’esercizio della prelazione.
La dichiarazione recettizia si considera conosciuta quando giunge all’indirizzo del destinatario, non al momento della spedizione.
In caso di rifiuto del creditore, il debitore deve effettuare il deposito liberatorio nelle forme di legge per realizzare l’adempimento rilevante ai fini della prelazione.
Le ammissioni contenute negli atti difensivi possono assumere valore confessorio solo se ricorrono i presupposti richiesti dalla legge processuale e dalla sottoscrizione personale della parte.
Richiamato dal ricorrente in relazione all’onere di provare i requisiti della prelazione.
Richiamato dal ricorrente in relazione all’irrilevanza della decadenza in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Il principio di non contestazione opera nei limiti dell’allegazione specifica e della corretta deduzione degli atti di causa.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare e riprodurre puntualmente gli atti e i documenti su cui si fonda, pena l’inammissibilità della censura.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5, c.p.c.
Vengono richiamati come parametri di deduzione delle doglianze di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio con il rito camerale semplificato.
Richiamato per spiegare che, se vi fosse stata decadenza, la Corte avrebbe potuto limitarsi a correggere la motivazione della sentenza impugnata.
La cassazione della decisione travolge anche la statuizione sulle spese di lite.
Il prelazionario aveva chiesto una sentenza costitutiva sostitutiva del contratto definitivo.
art. 8, legge 8 gennaio 1979, n. 2
Richiamata dal ricorrente per sostenere l’erronea applicazione della disciplina sul pagamento del prezzo.
Massime di principio
- In materia di prelazione agraria, la dichiarazione di esercizio del diritto ha natura recettizia e produce effetto solo quando perviene all’indirizzo del venditore entro il termine di legge; la mera spedizione non è sufficiente.
- L’effetto traslativo della proprietà, nel caso di prelazione agraria, è subordinato al tempestivo pagamento del prezzo entro il termine previsto dall’art. 8, comma 6, l. n. 590/1965, oppure, in caso di rifiuto del venditore, al deposito liberatorio nelle forme di legge.
- Ai fini della prelazione agraria non si applica la disciplina del retratto: la fattispecie va qualificata secondo lo schema della prelazione e non sulla base delle regole proprie del riscatto agrario.
- In cassazione, le censure che presuppongono documenti o atti di causa devono rispettare l’onere di specifica indicazione e riproduzione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
- Le ammissioni contenute negli atti difensivi assumono valore di confessione giudiziale solo se ricorrono i presupposti di legge, compresa la sottoscrizione personale della parte idonea a far emergere la consapevolezza della dichiarazione sfavorevole.
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