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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14285/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione della Corte d'Appello di Palermo che aveva ridotto la pena inflitta per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Il ricorso per Cassazione censurava: 1) violazione dell'art. 337 c.p. e vizio di motivazione per presunto travisamento della prova e insufficiente identificazione dell'imputato come conducente della vettura; 2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con motivazione insufficiente; 3) mancata giustificazione dell'aumento per continuazione (art. 81 c.p.); 4) illegittima revoca della sospensione condizionale della pena (art. 168 c.p.), con violazione del divieto di reformatio in pejus e invasione della competenza del giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi: i giudici di merito avevano adeguatamente valutato le emergenze probatorie (inseguimento senza soluzione di continuità e arresto del prevenuto), correttamente applicato i criteri giurisprudenziali per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, motivato la negazione delle attenuanti generiche richiamando la gravità dei fatti e i precedenti, e fornito sufficiente giustificazione per il mantenimento dell'aumento per continuazione. Quanto alla revoca della sospensione condizionale, la Corte ha confermato che la revoca prevista dall'art. 168, comma 1, c.p. ha natura dichiarativa e può essere riconosciuta anche dal giudice d'appello. In conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende. Sentenza pronunciata in Roma il 23/2/2022.

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8

    presente nel capo introduttivo della sentenza

    consente la trattazione con contraddittorio cartolare in determinate condizioni; la Corte ha dato atto dell'uso di tale modalità per il procedimento

  • art. 337 cod. pen.

    norma che disciplina il reato di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi della fattispecie quando la fuga in auto comprende manovre idonee a ostacolare concretamente l'attività di polizia e a far percepire un pericolo

  • art. 81 cod. pen., comma 2

    regola l'aumento per continuazione; la Corte ha ritenuto congruo e motivato il mantenimento dell'aumento così come determinato dal primo giudice alla luce della gravità dei fatti e del diniego delle attenuanti

  • art. 133 cod. pen.

    norma sulla determinazione della pena; la sua menzione è connessa alla valutazione del giudice sulla modulazione della pena nei limiti e scelte motivate

  • art. 168 cod. pen.

    la Corte ha richiamato la distinzione tra revoca dichiarativa (comma 1), i cui effetti sono 'de iure' dal momento del sopravvenuto fatto, e la revoca costitutiva (comma 2) che richiede valutazione discrezionale; nel caso in esame la revoca della sospensione rientrava nel comma 1 ed era ricognitiva, quindi consentita anche al giudice d'appello

  • art. 597 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alle regole procedurali; la Corte non ha ritenuto che siano stati violati i limiti processuali che avrebbero reso illegittima la decisione d'appello

  • artt. 163 e 164 cod. pen.

    norme citate nel contesto delle valutazioni sulle misure e sui benefici; la Corte ha ritenuto correttamente applicate le disposizioni in ordine alla valutazione della persona e all'irrogazione della pena

Massime di principio

  • In vicende di fuga in auto seguite da inseguimento, la prova dell'identità del conducente può essere desunta dal complesso degli elementi processuali (continuità dell'inseguimento, intervento di più pattuglie, arresto e successivo tentativo di fuga a piedi); la mera dichiarazione difensiva contraria richiede elementi concreti e credibili per prevalere.
  • Per integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale è necessario non solo il comportamento di fuga ma anche condotte specifiche idonee a ostacolare l'attività di polizia o a creare percezione di pericolo negli operatori; la giurisprudenza consolidata fornisce parametri applicativi.
  • Il diniego delle attenuanti generiche deve essere motivato sulla base di circostanze concrete (gravità del fatto, personalità e precedenti dell'imputato); motivazioni sintetiche sono ammissibili solo se chiaramente esplicative.
  • L'aumento per continuazione (art. 81 c.p.) richiede motivazione integrata nella valutazione complessiva della pena; il giudice d'appello può confermare aumenti ritenuti congrui rispetto all'assetto sanzionatorio complessivo.
  • La revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, comma 1, c.p. è di natura dichiarativa: gli effetti operano 'de jure' al verificarsi della causa e il giudice d'appello può riconoscere la revoca anche se l'impugnazione è stata proposta solo dall'imputato, senza violare il divieto di reformatio in pejus; diversa è la disciplina del comma 2 che impone valutazione discrezionale e non è sindacabile in appello se non impugnata dal PM.

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