Cassazione Civile, Ordinanza n. 08692/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da alcune cartelle di pagamento opposte davanti al Giudice di Pace, che aveva accolto l'opposizione dichiarando non dovute le somme per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e aveva posto le spese a carico della sola Agenzia della riscossione, liquidandole in euro 400 per compensi oltre euro 50 per esborsi. In appello, la parte privata non contestava più l'an debeatur delle somme, ma soltanto il quantum delle spese liquidate in primo grado, sostenendo che, in base al valore della causa e ai parametri professionali applicabili, il compenso minimo dovuto era superiore a quello riconosciuto. Con il primo motivo di ricorso per cassazione deduceva violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando che il Tribunale avesse erroneamente rigettato il motivo di gravame sul presupposto che la liquidazione fosse coerente con i minimi tariffari, mentre in realtà l'importo di euro 400 per compensi era inferiore ai minimi; con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, degli artt. 91 e 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 2233 c.c., sempre in relazione alla conferma della liquidazione delle spese, ma tale motivo restava assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo effettivamente errata la decisione del Tribunale sulla liquidazione delle spese di primo grado, perché il compenso riconosciuto dal Giudice di Pace era inferiore ai minimi tariffari applicabili. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti della censura accolta e la causa è stata rinviata al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame del governo delle spese di tutti i gradi, incluso il giudizio di legittimità, tenendo conto che il D.M. n. 55 del 2014 non prevede una fase istruttoria autonoma rispetto alla fase di trattazione.
Norme richiamate
violazione dedotta nei motivi
È richiamato come parametro di legittimità della motivazione della decisione sulle spese; la Corte accoglie la censura perché il giudice di merito aveva dato per corretta una liquidazione in realtà inferiore ai minimi.
violazione dedotta nei motivi
Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza; la Corte rileva che il ragionamento del Tribunale era fondato su un presupposto fattuale errato quanto all'importo effettivamente liquidato.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato nel primo motivo
Viene invocato come vizio processuale per censurare la motivazione e la decisione sulle spese.
richiamato nel secondo motivo
La Corte richiama il decreto parametrico per affermare che la tariffa non contempla una fase istruttoria autonoma, distinta dalla trattazione.
come modificativo del D.M. n. 55 del 2014
È menzionato come fonte di modifica dei parametri professionali applicabili alla liquidazione delle spese.
richiamato nel secondo motivo
È evocato come norma in tema di rifusione delle spese di lite, ma il motivo resta assorbito.
richiamato nel secondo motivo
È richiamato quale criterio generale di determinazione del compenso del professionista, in rapporto ai parametri tariffari.
Massime di principio
- Nella liquidazione giudiziale dei compensi professionali il giudice deve verificare la corrispondenza dell'importo riconosciuto ai minimi previsti dai parametri applicabili, non potendo confermare una liquidazione inferiore a tali soglie senza adeguata base normativa.
- Ai fini della liquidazione delle spese processuali, la fase di trattazione e quella istruttoria non vanno considerate come voci necessariamente autonome quando la tariffa vigente non preveda un compenso specifico distinto per l'attività istruttoria.
- Se il giudice di merito fonda il rigetto dell'impugnazione sulle spese su un presupposto fattuale errato circa l'ammontare effettivamente liquidato, la decisione è cassabile per erronea applicazione dei parametri di liquidazione.
- Quando un motivo di ricorso è accolto e la decisione va riesaminata nel suo complesso sul punto delle spese, possono essere assorbiti gli ulteriori motivi che investono la medesima statuizione.
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