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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18766/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso mirava al riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due condanne per bancarotta (e reati connessi): 1) sentenza del 21/07/2020 (GIP Parma), confermata in appello, irrevocabile 17/05/2024, per reati di bancarotta e reati fiscali commessi a Parma il 9/07/2014; 2) sentenza del 05/03/2024 (Corte d'appello Catanzaro), divenuta irrevocabile il 27/11/2024, per reati di bancarotta commessi a Crotone l'11/12/2014. Il GIP aveva rigettato la richiesta ritenendo assente un medesimo programma criminoso: i reati avrebbero riguardato società diverse (Inerti Muto s.r.l. e Materiali Inerti Nord s.r.l.), ruoli diversi (amministratore di diritto vs amministratore di fatto), luoghi e modalità differenti e un arco temporale di condotte diluito, sicché le condotte rappresenterebbero piuttosto una proclività seriale. Il ricorrente contestava il mancato riguardo alla ravvicinata temporalità, alla similarità del modus operandi, alla partecipazione di soggetti comuni e all'appartenenza delle società a un gruppo familiare, sostenendo che esistesse un disegno criminoso unitario. La Procura generale aveva chiesto il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato i principi della giurisprudenza sulla continuazione (richiesta prova di un disegno unitario già presente nella mente dell'agente al momento del primo reato, desumibile da indici esteriori significativi: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, costante compartecipazione, ecc.). Ha stabilito che la mera prossimità temporale non è sufficiente e che il ricorrente non ha adempiuto all'onere di allegare elementi specifici e concreti che dimostrassero la programmazione unitaria già al momento delle prime condotte. La Corte ha inoltre evidenziato che le condotte accertate erano comunque diluite nel tempo (dal 2009 al 2013), che una delle sentenze includeva reati fiscali non collegati alla seconda vicenda e che la comune appartenenza a un gruppo familiare non prova di per sé un progetto unitario. Conclusione: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma invocata per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte ricorda che il riconoscimento richiede prova di un medesimo disegno criminoso anticipatamente ideato e desumibile da indici esteriori significativi.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato nella censura del ricorrente (violazione e falsa applicazione), ma la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla applicazione della disciplina della continuazione richiamata implicitamente con riferimento all'art. 81.

  • r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), artt. 216, 219, 223

    artt. 216 nn. 1 e 3, 219 comma 1, 223

    Norme sostanziali in relazione alle condanne per bancarotta; la Corte ha rilevato che le condotte accertate riguardano atti commessi in contesti societari diversi e, in una delle sentenze, corredati anche da reati fiscali, elemento che indebolisce il nesso di un progetto unitario.

  • art. 10 d.lgs. 74 del 2000

    Norma richiamata in relazione ai reati fiscali contestati in una delle sentenze impugnate; la presenza di reati fiscali in una sola delle vicende è stata usata dalla Corte per argomentare la disomogeneità delle condotte.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede prova di un disegno criminoso unitario già presente nella mente dell'agente al momento del primo reato; la sola vicinanza temporale non basta.
  • Devono essere valutati congiuntamente indici quali omogeneità del bene protetto, analogia del modus operandi, contiguità spazio-temporale, identità o costante partecipazione di soggetti e la programmazione anticipata delle successive condotte.
  • La mera appartenenza a un gruppo societario o famigliare non è di per sé sufficiente a dimostrare un progetto unitario volto alla spoliazione di tutte le società del gruppo.
  • Se le condotte sono diluite nel tempo e/o riguardano ruoli e modalità differenziate (es. amministratore di fatto vs di diritto; presenza di reati aggiuntivi come reati fiscali in una sola vicenda), ciò ostacola il riconoscimento della continuazione.
  • L'onere di allegazione spetta a chi chiede il riconoscimento: occorrono elementi specifici e concreti, non deduzioni generiche.
  • La qualificazione delle condotte come espressione di una 'proclività' seriale può essere un elemento ostativo al riconoscimento della continuazione.

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