Cassazione Penale, Ordinanza n. 18711/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva confermato la sua responsabilità per il reato contestato in concorso. Il primo motivo censurava la motivazione relativa al giudizio di responsabilità, contestando il valore probatorio delle dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza del fatto da un terzo alla polizia giudiziaria; il motivo è stato ritenuto generico e comunque non decisivo, poiché la conformità dei giudizi di merito si fondava soprattutto sul compossesso di arnesi da scasso, rimasto privo di spiegazioni. Il secondo motivo contestava la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui agli artt. 110 e 707 c.p., ma è stato ritenuto inammissibile perché meramente reiterativo delle doglianze già respinte in appello e privo di specifica critica alla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto generico il primo motivo e non specifico, oltre che non consentito in sede di legittimità, il secondo motivo, osservando inoltre che la prova di resistenza era comunque superata dalla motivazione fondata sul possesso di arnesi atti allo scasso senza giustificazione.
Norme richiamate
Il delitto è stato ritenuto integrato sulla base della consapevole disponibilità concreta e immediata di chiavi alterate e grimaldelli da parte degli imputati, in concorso tra più persone.
È stata applicata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riproporre, senza una critica specifica e argomentata, le stesse censure già esaminate e disattese dal giudice di appello.
- Il motivo di ricorso non supera la prova di resistenza quando, anche ipotizzandone la fondatezza, la decisione di merito resterebbe comunque sorretta da una motivazione autonoma e decisiva non scalfita dalla censura.
- La disponibilità concreta e immediata di arnesi atti allo scasso, ove non giustificata dall'imputato, può fondare il giudizio di responsabilità per il reato contestato.
- La contestazione dell'elemento soggettivo non è ammissibile in cassazione se si traduce in una mera reiterazione di doglianze già respinte, priva di effettiva critica alla motivazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18663/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18668/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18669/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18671/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18672/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18673/2026 del 25/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →