Cassazione Civile, Ordinanza n. 18912/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di accertamento negativo del debito contributivo e dall'opposizione ad avvisi di addebito e cartelle esattoriali promosse da una società nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi. In concreto, erano contestati: a) l'asserito abuso nell'utilizzo in busta paga della voce "trasferta Italia"; b) la qualificazione come lavoratori subordinati di alcuni addetti, nonostante il formale ricorso al contratto di lavoro intermittente. In cassazione la società ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 420 e 421 c.p.c. e del diritto di difesa, per avere il giudice di primo grado disposto d'ufficio l'esibizione di registri/fogli presenza senza concedere il termine per dedurre prova contraria; 2) violazione dell'art. 421 c.p.c. e dell'art. 24 Cost. per le modalità di acquisizione d'ufficio della documentazione di presenza, prodotta in formato elettronico e non cartaceo; 3) omessa/erronea valutazione della testimonianza resa da un teste.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, pur a fronte dell'acquisizione officiosa di documenti, la parte non aveva mai chiesto di avvalersi della facoltà di controdedurre con prova contraria né aveva chiesto il termine perentorio previsto dall'art. 420, comma 6, c.p.c.; di conseguenza non era configurabile alcuna lesione del contraddittorio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il giudice di merito non aveva imposto modalità specifiche di esibizione, né la censura investiva un omesso esame di fatto, ma una valutazione giuridica e probatoria riservata al giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, poiché la critica riguardava la valutazione delle dichiarazioni testimoniali, insindacabile in cassazione se non nei limiti di legge. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INAIL e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
commi da quinto a settimo; comma 6
Se il giudice dispone d'ufficio nuovi mezzi di prova, le parti possono dedurre i mezzi necessari in relazione a quelli ammessi, ma la parte che intenda avvalersi di tale facoltà deve chiedere il relativo termine; in difetto di richiesta non è configurabile violazione del contraddittorio.
Il potere istruttorio officioso del giudice del lavoro può estendere il thema probandum, ma impone di garantire alle parti la possibilità di controdedurre solo se esse attivano la facoltà prevista dall'art. 420, comma 6, c.p.c.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente come parametro del diritto di difesa, ma la Corte non ha ravvisato alcuna lesione concreta in assenza di richiesta di prova contraria o di termine difensivo.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Utilizzato come parametro di ricorso per denunciare violazioni di legge, ma i motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili perché diretti in realtà a contestare valutazioni di merito.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Non è utilizzabile per censurare valutazioni giuridiche o probatorie riservate al giudice di merito, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo.
La valutazione delle dichiarazioni testimoniali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione nei limiti consentiti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, quando il giudice dispone d'ufficio l'acquisizione di prove o documenti, la parte che ritenga necessario articolare prova contraria deve attivarsi espressamente chiedendo il termine previsto dall'art. 420, comma 6, c.p.c.; in mancanza, non può dolersi in cassazione della mancata concessione di tale termine.
- La deduzione di un vizio processuale per mancata assegnazione del termine per prova contraria richiede la puntuale allegazione della richiesta formulata dalla parte nel giudizio di merito; senza tale allegazione il motivo è infondato per difetto del presupposto fattuale.
- Non è censurabile in cassazione, come violazione di legge o vizio motivazionale, una contestazione che in sostanza miri a rivalutare la documentazione acquisita o le risultanze testimoniali, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo e non la critica alla qualificazione giuridica del procedimento istruttorio o alla ponderazione delle prove.
- La valutazione della prova testimoniale spetta al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla corretta applicazione delle regole processuali e sull'effettivo omesso esame di fatti decisivi.
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