Cassazione Penale, Sentenza n. 35619/2025 del 30/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Vaccaro ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la sua richiesta di riconoscimento dell'impossibilità/inesigibilità/irrilevanza della collaborazione con la giustizia (art. 58-ter Ord. pen.) e, conseguentemente, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di permesso premio. Ha censurato il rigetto per eccessiva valorizzazione del mancato adempimento delle obbligazioni civili e pecuniarie e per una presunta errata valutazione della sua revisione critica della condotta e del percorso rieducativo, oltre a lamentare vizi di motivazione e inosservanza delle norme applicabili (artt. 4-bis, 30-ter Ord. pen., 666, comma 5 c.p.p., 627 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina di nuova fattispecie (post-riforma del d.l. 31/10/2022, n.162 convertito in legge n.199/2022) a Vaccaro, ha condiviso la valutazione del Tribunale che ha escluso l'inesigibilità dell'adempimento delle obbligazioni civili e pecuniarie (ritenendo esistente patrimonio/quote immobiliari non giustificate) e ha confermato che, pur non essendovi elementi di attuale inserimento in contesti criminali, il mancato adempimento delle obbligazioni previste dall'art. 4-bis impedisce l'accesso al permesso premio. Ha inoltre sottolineato che, per i non collaboranti, la presunzione di permanenza dei collegamenti con la criminalità organizzata è divenuta relativa e richiede una istruttoria complessa e specifica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese (provvedimento di condanna alle spese processuali menzionato nel provvedimento).
Norme richiamate
la modifica ha "trasformato in relativa la presunzione legale di permanenza dei collegamenti con la criminalità organizzata"
La Corte interpreta la norma come aver reso relativa (non assoluta) la presunzione ostativa per i non collaboranti: il giudice deve valutare caso per caso il percorso rieducativo, l'assenza di collegamenti attuali e il rischio di ripristino dei contatti, e richiede l'adempimento delle obbligazioni civili o la dimostrazione della loro assoluta impossibilità.
La norma è il riferimento per la valutazione della collaborazione con la giustizia; il ricorrente ha invocato l'impossibilità/inesigibilità della collaborazione ai sensi di questa disposizione e il Tribunale ha verificato tale circostanza alla luce della nuova disciplina.
art. 3, comma 2, d.l. 31/10/2022, n. 162, conv. in legge 30/12/2022, n. 199
regime transitorio che condiziona l'accesso al beneficio ai condannati per reati 4-bis commessi prima dell'entrata in vigore purché la collaborazione sia impossibile o inesigibile e siano acquisiti elementi che escludano l'attualità di collegamenti
Disciplina transitoria applicabile ai fatti anteriori alla riforma: impone l'accertamento dell'inesigibilità della collaborazione e la verifica dell'assenza di collegamenti attuali con l'organizzazione criminale.
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai presupposti procedurali per la decisione del tribunale di sorveglianza; riguarda l'istruzione e l'acquisizione di elementi probatori rilevanti per la concessione dei benefici.
Richiamato con riferimento ai limiti della ripetizione di argomentazioni già svolte in precedenti provvedimenti; la Cassazione ha ritenuto che il Tribunale non abbia violato tale norma nella motivazione del rigetto.
Corte costituzionale, sent. n. 253/2019 e n. 32/2020
"in presenza di un adeguato percorso rieducativo... negare la concessione del beneficio equivarrebbe a disconoscere la funzione pedagogico-propulsiva del permesso premio"
Le sentenze costituzionali impongono di considerare il percorso rieducativo: la Cassazione però osserva che la riforma del 2022 ha inasprito i requisiti, pur mantenendo la rilevanza del percorso rieducativo per i casi in cui esso fosse già adeguato alla data di entrata in vigore della novella.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 31/10/2022 (d.l. n.162 conv. in legge n.199/2022) la presunzione di collegamento permanente con la criminalità per i non collaboranti è divenuta relativa: il giudice deve valutare caso per caso l'assenza di collegamenti attuali e il rischio di ripristino.
- Per i condannati ai reati di cui all'art. 4-bis l'accesso al permesso premio richiede, oltre alla valutazione del percorso rieducativo, l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria o la prova dell'assoluta impossibilità di adempiere.
- Il tribunale deve svolgere una istruttoria approfondita: acquisire informazioni da pubblico ministero, DAP/istituto detentivo, verifiche patrimoniali e reddituali, eventuali misure cautelari o di prevenzione e disciplina carceraria, nonché elementi specifici diversi dalla mera buona condotta o dichiarazione di dissociazione.
- La mancata revisione critica completa del reato non è automaticamente ostativa: non è richiesto che il detenuto abbia già completato l'intero percorso di rieducazione, ma deve emergere un percorso rieducativo concreto e elementi specifici che escludano i collegamenti con l'organizzazione.
- Il mancato adempimento delle obbligazioni civili e pecuniarie è un motivo legittimo per negare il permesso premio, salvo che il detenuto provi l'assoluta impossibilità di adempiere; il semplice sequestro conservativo prodotto non esonera automaticamente dall'onere probatorio.
- Il ricorrente deve formulare censure specifiche e confrontarsi con la motivazione concreta del giudice: argomentazioni generiche o non puntuali rischiano di essere ritenute inammissibili o infondate in sede di Cassazione.
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