Sentenza del 28/12/2017 n. 5652 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Fondo patrimoniale - Iscrizione di ipoteca - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'iscrizione ipotecaria fosse illegittima perché effettuata su un bene conferito in un fondo patrimoniale, ritenendo che tale vincolo impedisse al concessionario di adottare misure cautelari o esecutive per la riscossione del credito.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima l'iscrizione ipotecaria sul bene facente parte del fondo patrimoniale, poiché l'ipoteca non costituisce un atto di espropriazione, ma una garanzia con effetto prenotativo. Essa assicura la futura soddisfazione del credito senza comportare, di per sé, il trasferimento o la perdita immediata del bene. Resta distinta la successiva fase esecutiva, che può essere soggetta ai limiti previsti per i beni del fondo patrimoniale.
Norme richiamate
Fondo patrimoniale
Il vincolo di destinazione del bene alle esigenze della famiglia non impedisce automaticamente l'iscrizione di un'ipoteca, trattandosi di una misura cautelare e non di un atto espropriativo.
Disciplina dell'iscrizione ipotecaria nella riscossione coattiva
Il concessionario può iscrivere ipoteca per tutelare il credito anche su un bene compreso in un fondo patrimoniale, perché l'iscrizione produce un effetto prenotativo e non realizza direttamente l'espropriazione.
Massime di principio
- L'inserimento di un immobile in un fondo patrimoniale non rende automaticamente illegittima l'iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione.
- Occorre distinguere tra iscrizione ipotecaria, che ha funzione di garanzia e prenotazione, ed espropriazione, che comporta l'aggressione esecutiva del bene.
- La legittimità dell'ipoteca non implica necessariamente che il bene possa essere successivamente espropriato senza ulteriori verifiche: nella fase esecutiva rilevano la natura del debito e il collegamento con i bisogni della famiglia.
- Per contestare efficacemente l'iscrizione occorre verificare anche la regolarità della pretesa tributaria, della notifica degli atti e dei presupposti quantitativi e procedurali richiesti dalla legge.
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