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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08215/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Un'impresa individuale che gestiva un'azienda agricola aveva stipulato con una società un contratto per la fornitura periodica di gas, con comodato di quattro serbatoi e realizzazione a spese della somministrante dell'impianto di distribuzione. La cliente si era impegnata a non acquistare gas da altri operatori, con durata quinquennale del rapporto. In seguito al mancato pagamento di alcune fatture, la società aveva dichiarato la risoluzione per clausola risolutiva espressa e aveva chiesto penale e rimborso delle spese di impianto, deducendo anche la violazione dell'esclusiva per l'allaccio di terzi. La cliente aveva eccepito la nullità del contratto per violazione dell'art. 10 l. n. 32 del 1998. Il Tribunale e la Corte d'appello avevano accolto la domanda della società. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) errata interpretazione dell'art. 10 l. n. 32 del 1998, sostenendo che la disciplina riguarderebbe la somministrazione e non la fornitura, che non si applicherebbe quando l'impianto è realizzato dall'impresa e che la norma non comminerebbe la nullità; (2) violazione degli artt. 1339 e 1419 c.c., perché la durata massima avrebbe dovuto essere di due anni e non di uno; (3) violazione dell'art. 1341 c.c., per non aver considerato il rinnovo tacito pattuito e sottoscritto, con conseguente inesattezza della valutazione sulla scadenza e sulla risoluzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto unitariamente infondati tutti i motivi. Ha affermato che il rapporto era una somministrazione periodica di gas, e che il termine "fornitura" è sostanzialmente equivalente alla somministrazione; ha quindi ritenuto applicabile l'art. 10 l. n. 32 del 1998. Ha ribadito che la disciplina posta da tale norma è imperativa e limita l'autonomia privata nell'interesse della parte debole, sicché sono nulle le clausole che impongono esclusiva e durata eccedente i limiti legali. Ha inoltre precisato che la sanzione per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge è la nullità della clausola contrastante, non dell'intero contratto, mentre la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente riguardava il diverso problema intertemporale dei contratti anteriori. Ha escluso che il rinnovo tacito potesse operare in contrasto con un termine massimo legale, e ha respinto anche l'argomento secondo cui la norma si applicherebbe solo ai casi in cui il serbatoio è fornito e non a quelli in cui è realizzato dalla somministrante. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 10 l. n. 32 del 1998

    Disciplina imperativa delle somministrazioni di gas: vieta l'imposizione di esclusiva e limita la durata del rapporto a un anno o a due anni a seconda del regime del serbatoio; le clausole difformi sono sostituite dalla disciplina legale e, per i contratti successivi alla legge, la clausola contrastante è nulla.

  • art. 1339 c.c.

    Le clausole contrarie a norme imperative sono inserite di diritto nel contratto in sostituzione di quelle pattuite in deroga.

  • art. 1419 c.c.

    La nullità colpisce la singola clausola incompatibile con la norma imperativa, non necessariamente l'intero contratto, se il rapporto può sopravvivere senza la clausola invalida.

  • art. 1341 c.c.

    La sottoscrizione della clausola di rinnovo tacito non può prevalere su un limite legale di durata massima del contratto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti per il rigetto, è dovuto l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei rapporti di somministrazione periodica di gas, la qualificazione come "fornitura" non esclude l'applicazione della disciplina legale sulla somministrazione quando la prestazione ha natura continuativa o periodica.
  • Le norme che pongono limiti all'autonomia privata nell'interesse della parte contrattualmente debole sono imperative e non possono essere derogate mediante pattuizioni di esclusiva o di durata eccedente i limiti fissati dalla legge.
  • Quando il contratto è stipulato dopo l'entrata in vigore della norma imperativa, la clausola difforme è nulla e viene sostituita di diritto dalla previsione legale; la nullità non travolge automaticamente l'intero contratto se la disciplina contrattuale residua è autonomamente valida.
  • Il rinnovo tacito non può operare per eludere un termine massimo di durata stabilito da norma imperativa, poiché una proroga automatica vanificherebbe la tutela legislativa.
  • La diversità tra serbatoio concesso in comodato e serbatoio fornito in altro modo può incidere solo sul termine massimo previsto dalla legge, non sulla stessa applicabilità della disciplina di protezione quando la somministrazione di gas è pacificamente periodica.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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