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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24870/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla recidiva e sulla misura della pena fosse già stata affrontata in appello con motivazione congrua e non illogica, e che quindi il ricorso si risolvesse in una critica di merito priva di fondamento. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato e contiene un unico motivo: si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto trattamento sanzionatorio. In particolare, si contesta che la Corte d'appello abbia erroneamente applicato la recidiva e non abbia contenuto la pena nei minimi edittali. La censura è stata ritenuta dalla Corte di cassazione meramente reiterativa di questioni già esaminate e respinte in appello, oltre che manifestamente infondata. Dalla motivazione emerge che i giudici di merito avevano giustificato l'aumento/valutazione della recidiva valorizzando il rapporto tra il fatto per cui si procede e una precedente condanna, indice di perdurante inclinazione criminale e accresciuta capacità a delinquere, e avevano ritenuto congrua la pena rispetto alla gravità del fatto e alla callidità delle modalità della condotta.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La recidiva può essere valorizzata quando il rapporto tra il nuovo fatto e la precedente condanna è indicativo di una perdurante inclinazione criminale e di una accresciuta capacità a delinquere.

  • art. 133 c.p.

    La pena deve essere commisurata alla gravità del fatto e alle modalità della condotta; nel caso di specie è stata ritenuta proporzionata e congrua.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso che deduca violazione di legge e vizio di motivazione ma si limiti a riproporre questioni già respinte e a sollecitare una nuova valutazione del merito è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La doglianza sulla dosimetria della pena è inammissibile quando si traduce in una richiesta di rivalutazione del merito già esaminato con motivazione congrua dal giudice di appello.
  • La recidiva può essere legittimamente applicata quando il precedente penale, in rapporto al nuovo fatto, evidenzi una persistente inclinazione a delinquere e una maggiore capacità criminale.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente se dà conto della gravità del fatto e delle concrete modalità esecutive della condotta.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già respinte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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