Cassazione Penale, Sentenza n. 14380/2026 del 20/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna e rideterminato la pena a 7 anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 612-bis, 614, 609-bis e 609-ter n.5-quater c.p., commessi contro la convivente. Il ricorrente propone tre motivi: (1) inutilizzabilità degli screenshot/messaggi WhatsApp ed e-mail perché, secondo il ricorrente e richiamando la giurisprudenza costituzionale e internazionale, si tratterebbe di corrispondenza soggetta a garanzie di cui all'art. 15 Cost. e la loro acquisizione avrebbe dovuto seguire le forme degli artt. 253 e 254 c.p.p.; (2) vizio per mancata rinnovazione istruttoria e mancata perizia sulla copia forense del telefono della persona offesa per confronto con la perizia sul telefono del ricorrente; (3) violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione delle prove e supposto travisamento della prova, con riferimento all'art. 192 c.p.p. e a molteplici presunte incongruenze e punti oscuri del racconto della persona offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sulla inutilizzabilità degli screenshot poiché tali rappresentazioni erano state fornite spontaneamente alla polizia giudiziaria dalla persona offesa e non avevano profilo di segretezza tutelabile ex art. 15 Cost. Ha inoltre confermato la legittimità della decisione del giudice di appello di non disporre la rinnovazione istruttoria e la perizia sulla copia forense del telefono della parte offesa, rimettendo alla valutazione prudente e motivata del giudice di merito la non necessità di ulteriori indagini. Quanto al vizio di motivazione e alla presunta violazione dell'art. 192 c.p.p., la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale non manifestamente illogica: la valutazione della credibilità della persona offesa e la congruenza degli elementi probatori sono state adeguatamente argomentate. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, da liquidarsi dalla Corte d'appello di Bologna ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 15 Cost.
Tutela della corrispondenza. La Corte ha ritenuto che non operi nel caso in cui lo screenshot sia stato fornito spontaneamente da uno dei conversanti, per cui non sussiste profilo di segretezza rilevante ai fini di inutilizzabilità.
Norma sul sequestro e acquisizione della corrispondenza e dei documenti. La Corte ha escluso l'obbligo di sequestro quando lo screenshot è stato consegnato dal partecipante alla comunicazione.
Norma sulle forme di acquisizione della corrispondenza. La Corte ha ritenuto non applicabile l'onere formale invocato dal ricorrente per messaggi forniti dalla parte offesa.
legge n. 48/2008 (ratifica Convenzione di Budapest)
Rilevanza delle norme e delle prassi tecniche sull'acquisizione di prove digitali. Il ricorrente invocava la necessità di specifiche garanzie procedurali; la Corte ha comunque ritenuto che la contestazione non trovasse applicazione rispetto a screenshot consegnati dalla stessa parte interessata.
Regole sulla formazione della prova. La Corte ha ritenuto che eventuali allegati vizî di motivazione relativi alla valutazione della prova non risultassero manifesti né rilevanti ai fini di cassazione, considerata la motivazione del giudice di merito.
Poteri della Corte di Cassazione in ordine alle spese e sanzioni per ricorso inammissibile; usata per irrogare la sanzione di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Disposizioni relative al patrocinio a spese dello Stato e alla liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, indicate per la rifusione disposta dalla Corte.
Sentenza Corte Cost. n. 170/2023
Richiamata dal ricorrente per sostenere che lo scambio di messaggi costituisce corrispondenza tutelata; la Corte di Cassazione ha valutato che la pronuncia non impedisce l'utilizzabilità di screenshot consegnati dal partecipante alla comunicazione.
Cass. Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025 (richiamata)
Giurisprudenza di legittimità secondo cui screenshot consegnati da uno dei conversanti possono essere acquisiti senza il provvedimento di sequestro del P.M.; la Corte ha fatto riferimento a orientamento coerente con la decisione resa.
Massime di principio
- Se uno dei partecipanti a una conversazione elettronica consegna spontaneamente agli inquirenti screenshot o copie dei contenuti, tali rappresentazioni non sono automaticamente coperte dal segreto di corrispondenza ai sensi dell'art. 15 Cost. e possono essere acquisite senza il provvedimento di sequestro previsto per la corrispondenza quando non vi è prova di acquisizione da soggetti terzi.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in sede di appello (es. perizia su dispositivi di controparte) è un rimedio eccezionale: il giudice di appello può rifiutarla se ritiene, con motivazione adeguata, che lo stato degli atti sia sufficiente per decidere; tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo se manifestamente priva di motivazione logica.
- Le doglianze che introducono nuovi punti o elementi in memoria di replica o successivamente all'atto di impugnazione sono spesso inammissibili in Cassazione se non riguardano i capi già investiti dall'impugnazione originaria.
- La valutazione della credibilità della vittima e l'apprezzamento della congruenza degli elementi probatori sono di competenza del giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo in presenza di manifesta illogicità o carenza motivazionale.
- Nel processo penale digitale, seppure esistano regole e best practices per l'acquisizione e la conservazione delle prove informatiche (anche alla luce della Convenzione di Budapest), l'inutilizzabilità degli elementi digitali non è automatica e dipende dalle modalità concrete di acquisizione e dalla partecipazione alla comunicazione degli stessi fornitori della prova.
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