Cassazione Penale, Ordinanza n. 28682/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riqualificato il capo 1) come tentato furto e rideterminato la pena, confermando invece la responsabilità per il capo 2) relativo a lesioni personali. Con il ricorso ha dedotto: a) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di desistenza volontaria ex art. 56, comma 3, c.p., sostenendo che l'azione non sarebbe stata portata a consumazione per scelta propria; b) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità per il capo 2), con particolare riferimento all'elemento soggettivo, proponendo però una ricostruzione alternativa dei fatti senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità perché non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva escluso la desistenza volontaria osservando che l'azione non era giunta a consumazione per fattori esterni, ossia la pronta reazione della persona offesa e il fatto che il portafoglio fosse attaccato agli abiti. Ha ritenuto inoltre il secondo motivo generico, poiché non conteneva una reale censura agli argomenti della decisione impugnata ma proponeva un diverso apprezzamento di fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La desistenza volontaria richiede che l'interruzione dell'azione criminosa dipenda da una autonoma e libera determinazione dell'agente, non da fattori esterni che impediscano o rendano vana la prosecuzione del reato.
La Corte di appello aveva riqualificato il fatto del capo 1 come tentato furto.
La sentenza di merito aveva confermato la responsabilità dell'imputato per questo delitto al capo 2.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre le doglianze già disattese in appello.
- La desistenza volontaria nel tentativo è configurabile solo se l'interruzione dell'azione criminosa è frutto di una autonoma e libera scelta dell'agente; se l'azione si arresta per la reazione della vittima o per altri ostacoli esterni, la desistenza non è riconoscibile.
- In cassazione non è consentito sollecitare un diverso apprezzamento dei fatti o delle prove sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, se manca una critica effettiva e puntuale alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta carenza di specificità, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende se emergono profili di colpa nell'impugnazione.
Come è indicizzato
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