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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15138/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa al diniego/accoglimento delle istanze di rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica riferite al periodo gen. 2010 - ott. 2011. Italcementi, consumatore finale, aveva ottenuto accoglimento in primo grado e conferma in appello della legittimazione a ottenere il rimborso; l'Agenzia delle dogane (con appello in cassazione) e Trentino Riscossioni (ricorso incidentale) contestavano la decisione sostenendo che le addizionali sono dovute dal fornitore (non dal consumatore finale) e che il diritto di rimborso spetta primariamente al fornitore; il consumatore può agire civilisticamente contro il fornitore e solo in casi eccezionali chiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi principali che denunciavano la mancata applicazione del principio secondo cui il soggetto legittimato al rimborso delle addizionali è il fornitore. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso di Italcementi (ossia ha escluso la legittimazione diretta del consumatore finale a chiedere il rimborso all'Amministrazione). Ha compensato le spese di lite per la novità della questione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise - TUA)

    art. 14, commi 1,2 e 4; artt. 52 ss.

    L'art. 14 disciplina le istanze di rimborso: la Corte riafferma che, analogamente alle accise, il rimborso per le addizionali spetta di regola al fornitore e non al consumatore finale, salvo casi eccezionali debitamente dimostrati.

  • d.l. 29 novembre 1988, n. 511 (conv. L. 27 gennaio 1989, n. 20)

    art. 6 (addizionali provinciali sull'accisa sull'energia elettrica)

    Le addizionali previste dall'art. 6 erano dovute dal fornitore al momento della fornitura; il pagamento da parte del consumatore non autorizza automaticamente la legittimazione diretta di quest'ultimo al rimborso presso l'Amministrazione.

  • Direttiva UE 2008/118/CE

    La CTR aveva ritenuto incompatibile l'addizionale con il citato principio diretto; la Cassazione prende atto delle questioni comunitarie ma decide la controversia soprattutto sulla base della legittimazione al rimborso (profili nazionali e principi di diritto consolidati).

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (norme sul processo tributario)

    Richiamate le norme processuali relative alla competenza e alla forma della sentenza; la Corte ha respinto censure sulla presunta incompletezza del decisum ritenendola non idonea a determinare nullità.

  • L. 14 dicembre 1990, n. 428

    Ribadito il principio per cui, in materia di accise e analoghe addizionali, il soggetto legittimato a chiedere il rimborso all'Amministrazione è il fornitore che ha versato il tributo.

  • Codice civile

    art. 2033 (ripetizione di indebito)

    Il consumatore finale, che abbia subito l'addebito dell'addizionale da parte del fornitore, può agire civilisticamente nei confronti del fornitore per la ripetizione dell'indebito; soltanto in ipotesi eccezionali (impossibilità o eccessiva gravosità dell'azione contro il fornitore) potrà chiedere il rimborso all'Amministrazione.

  • Codice di procedura civile

    art. 360, primo comma (motivi di cassazione)

    Gli estrinsecati motivi di cassazione sono stati valutati alla luce dei relativi profili di legge e di giurisprudenza consolidata; la Corte ha ritenuto ammissibili e fondati i motivi che investivano la regola di legittimazione al rimborso.

Massime di principio

  • Per le accise e le addizionali sul consumo di energia elettrica il soggetto obbligato al versamento e titolare del diritto di rimborso verso l'Amministrazione è il fornitore, non il consumatore finale.
  • Il consumatore finale che abbia subito l'addebito può ottenere tutela mediante l'azione di ripetizione di indebito (art. 2033 c.c.) contro il fornitore; l'azione diretta contro l'Amministrazione è ammessa solo in casi eccezionali (es. fallimento o impossibilità di ottenere ripetizione dal fornitore), con allegazione e prova delle circostanze che giustificano la deroga.
  • Se in primo grado un giudice tributario decide nel merito senza sollevare eccezioni di incompetenza e la questione non è stata impugnata dalle parti, si determina un giudicato implicito sulla giurisdizione che vincola i giudici successivi.
  • Le censure formali sulla completezza della motivazione della sentenza devono compromettere la comprensibilità del decisum per portare alla nullità; semplici salti logici non sono necessariamente decisivi se il giudicato è intellegibile nel suo complesso.
  • Le questioni di compatibilità con il diritto unionale (es. direttive) possono influire sulla disapplicazione della norma nazionale, ma non incidono automaticamente sulla regola di legittimazione a presentare istanze di rimborso; è necessario valutare separatamente la titolarità del diritto e gli effetti del diritto UE.

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