Cassazione Civile, Sentenza n. 15138/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa al diniego/accoglimento delle istanze di rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica riferite al periodo gen. 2010 - ott. 2011. Italcementi, consumatore finale, aveva ottenuto accoglimento in primo grado e conferma in appello della legittimazione a ottenere il rimborso; l'Agenzia delle dogane (con appello in cassazione) e Trentino Riscossioni (ricorso incidentale) contestavano la decisione sostenendo che le addizionali sono dovute dal fornitore (non dal consumatore finale) e che il diritto di rimborso spetta primariamente al fornitore; il consumatore può agire civilisticamente contro il fornitore e solo in casi eccezionali chiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi principali che denunciavano la mancata applicazione del principio secondo cui il soggetto legittimato al rimborso delle addizionali è il fornitore. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso di Italcementi (ossia ha escluso la legittimazione diretta del consumatore finale a chiedere il rimborso all'Amministrazione). Ha compensato le spese di lite per la novità della questione.
Norme richiamate
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise - TUA)
art. 14, commi 1,2 e 4; artt. 52 ss.
L'art. 14 disciplina le istanze di rimborso: la Corte riafferma che, analogamente alle accise, il rimborso per le addizionali spetta di regola al fornitore e non al consumatore finale, salvo casi eccezionali debitamente dimostrati.
d.l. 29 novembre 1988, n. 511 (conv. L. 27 gennaio 1989, n. 20)
art. 6 (addizionali provinciali sull'accisa sull'energia elettrica)
Le addizionali previste dall'art. 6 erano dovute dal fornitore al momento della fornitura; il pagamento da parte del consumatore non autorizza automaticamente la legittimazione diretta di quest'ultimo al rimborso presso l'Amministrazione.
Direttiva UE 2008/118/CE
La CTR aveva ritenuto incompatibile l'addizionale con il citato principio diretto; la Cassazione prende atto delle questioni comunitarie ma decide la controversia soprattutto sulla base della legittimazione al rimborso (profili nazionali e principi di diritto consolidati).
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (norme sul processo tributario)
Richiamate le norme processuali relative alla competenza e alla forma della sentenza; la Corte ha respinto censure sulla presunta incompletezza del decisum ritenendola non idonea a determinare nullità.
Ribadito il principio per cui, in materia di accise e analoghe addizionali, il soggetto legittimato a chiedere il rimborso all'Amministrazione è il fornitore che ha versato il tributo.
art. 2033 (ripetizione di indebito)
Il consumatore finale, che abbia subito l'addebito dell'addizionale da parte del fornitore, può agire civilisticamente nei confronti del fornitore per la ripetizione dell'indebito; soltanto in ipotesi eccezionali (impossibilità o eccessiva gravosità dell'azione contro il fornitore) potrà chiedere il rimborso all'Amministrazione.
art. 360, primo comma (motivi di cassazione)
Gli estrinsecati motivi di cassazione sono stati valutati alla luce dei relativi profili di legge e di giurisprudenza consolidata; la Corte ha ritenuto ammissibili e fondati i motivi che investivano la regola di legittimazione al rimborso.
Massime di principio
- Per le accise e le addizionali sul consumo di energia elettrica il soggetto obbligato al versamento e titolare del diritto di rimborso verso l'Amministrazione è il fornitore, non il consumatore finale.
- Il consumatore finale che abbia subito l'addebito può ottenere tutela mediante l'azione di ripetizione di indebito (art. 2033 c.c.) contro il fornitore; l'azione diretta contro l'Amministrazione è ammessa solo in casi eccezionali (es. fallimento o impossibilità di ottenere ripetizione dal fornitore), con allegazione e prova delle circostanze che giustificano la deroga.
- Se in primo grado un giudice tributario decide nel merito senza sollevare eccezioni di incompetenza e la questione non è stata impugnata dalle parti, si determina un giudicato implicito sulla giurisdizione che vincola i giudici successivi.
- Le censure formali sulla completezza della motivazione della sentenza devono compromettere la comprensibilità del decisum per portare alla nullità; semplici salti logici non sono necessariamente decisivi se il giudicato è intellegibile nel suo complesso.
- Le questioni di compatibilità con il diritto unionale (es. direttive) possono influire sulla disapplicazione della norma nazionale, ma non incidono automaticamente sulla regola di legittimazione a presentare istanze di rimborso; è necessario valutare separatamente la titolarità del diritto e gli effetti del diritto UE.
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