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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15142/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Morale aveva agito per ottenere il risarcimento ritenendosi inconsapevolmente obbligato da una fideiussione sottoscritta al momento dell'apertura di conto corrente. In primo grado propose anche una querela di falso sulla fideiussione. Il giudice ammise l'azione di falso ma omise di comunicare al Procuratore della Repubblica, come previsto, l'autorizzazione alla proposizione della querela (art. 221 c.p.c.). Nonostante tale omissione la causa venne decisa e si formò giudicato sulla scrittura; Morale impugnò in appello per far dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per la mancata comunicazione al Pubblico Ministero. In Cassazione si discuteva se l'omesso avviso al P.M., una volta autorizzata la querela di falso, comporti sempre la nullità del procedimento anche quando il procedimento incidentale sia dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che quando sia stata autorizzata la proposizione della querela di falso l'omessa comunicazione al Pubblico Ministero è sempre sanzionata con la nullità del procedimento (indipendentemente dall'esito dell'incidente o dalla dichiarazione di inammissibilità). Ha ritenuto assorbito il secondo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa sezione e composizione, per la decisione nel merito e per le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 211 cod. proc. civ.

    espressamente menzionato nel testo

    Usato per indicare il ruolo limitato della BNL nel giudizio (chiamata in causa solo per la produzione/esibizione di documenti).

  • art. 221, comma 4 cod. proc. civ.

    espressamente menzionato nel testo

    La Corte ha ritenuto che l'omessa comunicazione al Pubblico Ministero dell'autorizzazione alla proposizione della querela di falso, una volta autorizzata, determina la nullità del procedimento; la norma impone l'obbligo di informare il P.M.

  • art. 71, comma 1 cod. proc. civ.

    espressamente menzionato nel testo

    Richiamato insieme all'art. 221 come norma che regola l'intervento/avviso al P.M. nell'incidente di falso.

  • art. 70 cod. proc. civ.

    espressamente menzionato nel testo

    Ricorre nell'ambito delle censure sulla nullità; pertanto rilevante nel ragionamento sulla carattere obbligatorio dell'intervento del P.M. e sulle nullità processuali.

  • art. 158 cod. proc. civ.

    espressamente menzionato nel testo

    La Corte ha richiamato l'art.158 per affermare che la nullità per inosservanza dell'obbligo di assicurare l'intervento del P.M. è insanabile e può essere dedotta con i mezzi di impugnazione (quindi anche in appello se non sollevata in primo grado).

  • art. 656 cod. proc. civ.

    espressamente menzionato nel testo

    Riferito dal ricorrente per sostenere che il decreto ingiuntivo non opposto può sempre essere impugnato per revocazione, quindi la mancata opposizione non dovrebbe impedire la querela di falso; la Corte non ha ritenuto decisivo questo argomento rispetto alla nullità per omissione dell'avviso al P.M.

  • art. 395, comma 1, n. 2 cod. proc. civ.

    espressamente menzionato nel testo

    Invocato dal ricorrente in relazione ai principi di cui alla cassazione; contestazione rivolta all'interpretazione di inammissibilità della querela per intervenuto giudicato, ma assorbita dalla sentenza in relazione all'accoglimento del primo motivo.

  • art. 72 cod. proc. civ.

    menzionato nella motivazione giurisprudenziale citata

    Rilevato come la norma che attribuisce poteri al P.M.; la comunicazione al P.M. serve a porlo in condizione di esercitare i poteri previsti dall'art.72 quando l'incidente di falso raggiunge la fase sostanziale.

Massime di principio

  • Quando la querela di falso è stata autorizzata, il giudice deve comunicare l'avvenuta autorizzazione al Pubblico Ministero: la mancata comunicazione comporta la nullità del procedimento incidentale (e delle decisioni dipendenti) indipendentemente dall'esito dell'incidente.
  • L'obbligo di informare il P.M. tutela un interesse pubblico autonomo (l'intangibilità della pubblica fede dell'atto); tale tutela non può essere subordinata all'esito dell'incidente né valutata 'ex post'.
  • La nullità derivante dall'omessa comunicazione al P.M. è insanabile ai sensi dell'art.158 c.p.c. e può essere dedotta anche con i mezzi di impugnazione (anche se non sollevata in primo grado).
  • Distinguere sempre la fase preliminare (ammissibilità dell'azione di falso) dalla fase di accertamento sostanziale: l'intervento attivo del P.M. è essenziale nella fase di accertamento, ma l'obbligo di essere informato sussiste una volta che la querela è stata autorizzata.
  • Il fatto che un decreto ingiuntivo non sia stato opposto e produca effetti processuali non esclude, di per sé, la possibilità di contestare successivamente la veridicità di un documento tramite querela di falso; tuttavia, vizi procedurali relativi alla mancata comunicazione al P.M. prevalgono e possono comportare nullità.

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