Cassazione Civile, Sentenza n. 15060/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Procedimento n. 3485/2013: l'Agenzia impugna la decisione della CTR che aveva rigettato il suo appello contro la sentenza favorevole al Fallimento relativa alla sospensione del rimborso IVA 1994; questione principale: nullità della notificazione dell'appello (notificato al curatore e non al domicilio eletto) e la possibilità di sanatoria. Procedimento n. 12036/2014: il Fallimento impugna la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia contro l'annullamento di una cartella di pagamento per indebita detrazione di un credito IVA del 1994 portato in detrazione nel 2007; questioni principali: possibilità di detrarre/rimborso dell'IVA non esposta nelle dichiarazioni degli anni 2003-2006 e decorrenza/decadenza del diritto alla detrazione.
La decisione
Procedimento n. 3485/2013: la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate ritenendo fondato il motivo relativo alla notificazione dell'appello: la nullità della notificazione effettuata al curatore (e non al domicilio eletto) è stata ritenuta sanabile ex tunc per la costituzione del curatore in giudizio; la sentenza della CTR è cassata e rinviata alla CTR dell'Abruzzo, diversa composizione, per nuovo esame. Procedimento n. 12036/2014: il ricorso principale del Fallimento è rigettato: la Corte ha affermato il principio che il diritto alla detrazione dell'IVA deve essere esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di maturazione (art. 8, comma 3, DPR 322/1998), e poiché il credito del 1994 non è stato indicato nelle dichiarazioni successive (2003-2006) il contribuente è decaduto dal diritto di detrazione; resta comunque la possibilità, se ricorrono le condizioni di legge, di ottenere il rimborso del credito. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è assorbito. La Corte ha disposto le spese e rilevato gli effetti sul contributo unificato ai sensi della normativa vigente.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992, art. 17, comma 1
Disciplina speciale della notificazione dell'appello nel processo tributario: richiede la notificazione al domicilio eletto; la mancata notificazione è causa di nullità salvo gli effetti di sanatoria per costituzione in giudizio della parte intimata.
Regola generale sulla notificazione degli atti di impugnazione applicabile al ricorso per cassazione; richiamata a confronto per delineare la disciplina delle notificazioni.
cod. proc. civ., art. 156, comma 2
Principio secondo cui la costituzione in giudizio della parte intimata sana la nullità della notificazione ex tunc, anche se la costituzione serve solo ad eccepire la nullità.
Potere di disporre la rinnovazione della notificazione quando sussiste nullità insanabile; richiamato nella discussione sulla necessità della notificazione al domicilio eletto.
DPR n. 322/1998, art. 8, comma 3
Termine entro il quale deve essere esercitato il diritto alla detrazione IVA (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di maturazione): condizione per la detraibilità giudiziale dell'eccedenza IVA.
DPR n. 633/1972, art. 19 e art. 28
Art. 19 richiamato in tema di esercizio della detrazione; art. 28 disciplinava precedentemente aspetti di decadenza/indicazione del credito in dichiarazione; la Corte distingue tra semplice esposizione del credito nella 'prima dichiarazione utile' e l'obbligo temporale biennale richiesto dalle Sezioni Unite.
Norma che autorizza emissione di cartella per indebita detrazione/indebito vantaggio fiscale: contestata nel merito per il credito 1994 portato in detrazione nel 2007.
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. n. 228/2012, art. 1, comma 17)
Normativa relativa al contributo unificato processuale: la sentenza rileva l'obbligo processuale per il contribuente, nel caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30/01/2013, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello va notificato al domicilio eletto: la notificazione al curatore è nulla ma la nullità è sanata ex tunc se la parte intimata si è regolarmente costituita in giudizio.
- La costituzione in giudizio della parte destinataria della notifica salva la nullità formale della notificazione e produce gli effetti della sanatoria, anche quando la costituzione avviene con riserva di eccepire la nullità.
- Il diritto alla detrazione dell'IVA deve essere esercitato entro il termine previsto per la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (termine biennale): l'omessa indicazione del credito nelle dichiarazioni successive comporta la decadenza dal diritto alla detrazione.
- La decadenza dal diritto alla detrazione non impedisce automaticamente la richiesta di rimborso del credito, purché ricorrano le condizioni sostanziali e procedurali previste dalla legge; la valutazione concreta è rimessa al giudice di merito.
- In caso di nullità della notificazione l'autorità giudicante deve valutare separatamente la sanatoria e, se la decisione impugnata non ha affrontato il merito per via della ritenuta insanabilità, la cassazione con rinvio è la conseguenza corretta.
- Quando vi siano più giudizi connessi sullo stesso credito tributario è opportuno riunirli per evitare decisioni contrastanti; le Sezioni Unite costituiscono orientamento vincolante su tempi e condizioni per esercitare diritti fiscali come la detrazione IVA.
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